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Cuba, italiani di mezz’età a caccia di ragazzine

Ultimo Aggiornamento: 29/08/2007 17:15
29/08/2007 12:58
 
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Il racconto di una qualsiasi giornata d’agosto a Playa del Este
L’Avana, 29 ago. – “Allora ci vediamo alle nove in piazza della cattedrale” “Hoy?” “Sì, oggi. Ciao”. Questa è solo una delle tante conversazioni che il turista si trova ad ascoltare appena arrivato in spiaggia alle porte dell’Avana in una qualsiasi giornata d’agosto. Ovviamente, il dialogo avviene in italiano.

Le Playas del Este sono una serie di piccole spiagge distanti circa 20 km dalla capitale cubana; niente a che vedere con i paradisi tropicali di Varadero o Cayo Largo, ma si tratta comunque di una bella striscia di sabbia bianca frequentata soprattutto da habaneros, vista la facilità di raggiungere le spiagge in autobus o taxi. Al turista viene di solito consigliata la Playa Santa María del Mar, situata davanti a un hotel e sorvegliata da alcuni poliziotti, di conseguenza più sicura.

Appena arrivati in spiaggia, ci si rende subito conto della massiccia presenza di stranieri: è lunedì, molti cubani lavorano e quindi su un centinaio di persone in tutto è facile notare i turisti. A un secondo sguardo, però, emerge il primo dato curioso: la stragrande maggioranza di questi stranieri sono uomini, di mezza età o decisamente anziani, senza mogli né famiglia. E tutti, immancabilmente, italiani. Il resto della popolazione della spiaggia è composto, a parte qualche famiglia cubana e alcuni gruppi di amici europei, da ragazze locali, generalmente attraenti e disinvolte. E soprattutto giovani, in certi casi giovanissime.

Dopo un quarto d’ora di osservazione il gioco diventa chiarissimo: i vecchi italiani e le giovani cubane si cercano, si parlano, entrano in contatto. Lui le offre da bere, lei gli offre la sua compagnia. Per ora, perché la spiaggia è soprattutto il luogo dove ci si conosce e ci si mette d’accordo per poi consumare qualcosa di ben più consistente alla sera. I termini del contratto non scritto sono evidenti: lui è di mezza età ma benestante, lei è bella e giovane ma anche povera. Domanda e offerta. Ma con uno dei due contraenti che parte in posizione di netto vantaggio.

Magdalena è arrivata in spiaggia con tre amiche. È una bella ragazza mulatta, corpo slanciato, gambe lunghissime. Il viso è grazioso ma non all’altezza del fisico, anche perché porta ancora i segni di un’acne adolescenziale non del tutto sconfitta. È giovane: se è maggiorenne, lo è da pochissimo. Prende il sole, va a fare il bagno, gioca con le amiche, come farebbe una qualsiasi sua coetanea europea. Eppure, sia in acqua che sulla sabbia, iniziano gli avvicinamenti con alcuni degli italiani. Come ti chiami, che caldo che fa, vuoi bere qualcosa, e il gioco è fatto. Non resta che mettersi d’accordo per la serata: l’ultracinquantenne italiano propone “alle nove in piazza della cattedrale”, nel centro dell’Avana Vecchia; Magdalena fa sì con la testa. Lui se ne va, lei resta con le sue amiche. Nessuna di loro commenta. Le altre tre ragazze sono decisamente meno carine e quindi, per le leggi del mercato che in questo paese socialista sembra si applichino solo al mercato del sesso, restano da sole. Non a caso, tra le quattro, Magdalena è l’unica che indossa un bikini firmato.

Intorno a loro lo spettacolo è esattamente lo stesso. Le ragazze, bianche, nere o mulatte, sono per lo più molto carine, parlano qualche parola di italiano, si fanno offrire da bere. Più interessante è osservare i nostri connazionali: qualche quarantenne, ma la maggior parte sono cinquantenni e sessantenni. Qualcuno addirittura settantenne. Presentano tutti i caratteri tragicomici degli anziani che vogliono sembrare giovani: capelli radi ma tinti, costumi di marca che non riescono a contenere le pance, scarpe da ginnastica alla moda con le quali non riescono a correre. Uno spettacolo divertente e patetico: sembra che la ricerca della giovinezza perduta sia pari alla voglia di un’avventura trasgressiva, magari anche con l’illusione di fare del bene e di aiutare, con la propria (interessata) generosità, delle ragazze in difficoltà economica. Colpisce come tutta la giornata balneare di questi signori italiani ruoti intorno all’avvicinamento delle ragazze, con encomiabile dedizione e impiego di tempo e di energie. Da notare che sono ben rappresentati tutti gli accenti della penisola, dal milanese al romano, dal napoletano al torinese, dal toscano al veneto. Nessuno di loro parla uno spagnolo decente, nemmeno chi si vanta di venire a Cuba da dieci anni.

La mia guida alla scoperta di questo mondo oscuro è René, trentunenne affittacamere dell’Avana. Prima di ottenere la regolare licenza che gli permette di ospitare turisti nella sua bella casa del centro della capitale, faceva anche lui il lavoro “sulla strada”, cercando di vendere di tutto ai turisti, dal rhum, ai sigari, alle ragazze; dunque conosce questo mondo alla perfezione. Mi spiega che le jineteras, come le chiamano qui, non sono prostitute di professione, bensì ragazze “normali” che di tanto in tanto si dedicano alla professione più vecchia del mondo per rimpinguare i loro esigui guadagni: a Cuba, infatti, un professore o un medico in media non guadagna più di 30 euro al mese, quindi è chiaro che per una ragazza risulti allettante la possibilità di guadagnarne 50 in un’ora e permettersi così qualche divertimento e sfizio che in Europa o Nordamerica sono l’assoluta normalità. Ma soprattutto la ragazza, continua René, con questi introiti aiuta anche 20 o 30 persone: i genitori, che magari vivono in campagna, la famiglia allargata, nonché il chulo (protettore), che di solito altri non è che il fidanzato o il marito. Insomma, la stessa ragazza che con i suoi connazionali si concede per amore o attrazione fisica, come una qualsiasi donna europea, a contatto con i turisti diventa una prostituta.

Non è il caso di condannarle. Sono ragazze povere che hanno la possibilità di vivere una vita migliore e la sfruttano, approfittando della propria bellezza e del cinismo dei turisti. Va anche detto che a Cuba, per ovvie ragioni, il senso cattolico del “peccato” non è sviluppato come da noi; anzi, come mi spiega il bagnino Miguel, “se stasera ho voglia di una donna e non la trovo gratis, è ovvio che dovrò pagarne una”. Piuttosto che condannare queste ragazze, è forse il caso di fermarci a riflettere sul comportamento dei nostri connazionali, che approfittano della propria ricchezza e della fortuna di essere nati nel lato giusto del mondo per comprare delle giovani donne, incuranti della possibilità che siano minorenni, senza pensare alle conseguenze del loro gesto. Chi scrive non è contrario alla prostituzione in quanto tale, anzi sostiene la necessità di legalizzarla per dare un quadro legale sicuro a chi decide liberamente di esercitarla o di servirsene. Tuttavia in questo caso, data la clamorosa differenza economica tra italiani e cubane (che non si ritrova, ad esempio, tra i clienti e le prostitute legali in Olanda), è francamente difficile parlare di “libera scelta” da parte delle ragazze.

Qualcuno sostiene che il fatto che così tante donne siano costrette a prostituirsi coi turisti sia una chiara dimostrazione del fallimento del regime socialista e del modello castrista. Non è questa la sede per entrare in un dibattito così complesso; qui è sufficiente ricordare che il turismo sessuale è diffuso in molti altri paesi, dal Brasile alla Tailandia, che comunisti non sono. È chiaro che il motivo di fondo non ha niente a che vedere con la politica, quanto con la povertà. Ma allora perché proprio Cuba è diventata una meta così popolare tra chi cerca avventure sessuali? Innanzitutto, bisogna precisare che questa popolarità c’è soprattutto tra gli italiani: infatti mentre per le strade e i musei dell’Avana i nostri connazionali, pur numerosi, sembrano meno degli spagnoli e comunque si mischiano a canadesi, francesi e nordeuropei, nel “mercato del sesso” di Playa del Este si fatica a trovare un turista che non venga dal Belpaese. Ad ogni modo, alla domanda del perché Cuba sia così popolare come meta di turismo sessuale tra gli italiani, si possono solo azzardare alcune possibili risposte: l’affinità culturale e linguistica, la sicurezza e la tranquillità del paese, la bellezza delle ragazze, il basso costo della vita.

La spiaggia è sorvegliata da vari poliziotti; dato che la prostituzione a Cuba è illegale, perché le guardie non intervengono per interrompere le contrattazioni? Mi avvicino a Lloan, agente della Policía Especializada, corpo dedicato alla protezione degli stranieri, polo bianca e pelle nera come l’ebano, e provo a fargli qualche domanda. “Certo che vedo quello che sta succedendo” mi risponde, e mi illustra la sua tecnica: “se oggi vedo una ragazza con un turista non le dico niente, se domani la vedo con un altro lascio correre, ma alla terza volta la porto via; la ragazza viene identificata e le viene notificata una avvertenza di prostituzione, dopo la quale, in caso di recidiva, va direttamente in carcere”. Tuttavia i poliziotti si intrattengono volentieri a chiacchierare con le ragazze, sembrano conoscerle bene; infatti René, la mia guida, mi spiega che gli agenti identificano solo le donne “nuove”, quelle mai viste prima, mentre le frequentatrici abituali della spiaggia se la cavano pagando una piccola tangente agli uomini in divisa. La situazione all’Avana e dintorni è però molto migliorata rispetto a qualche anno fa: si vedono pochissime prostitute per strada, gli affittacamere non permettono ai turisti di portare ragazze in casa, e perfino in spiaggia i contatti avvengono per lo più in acqua. Anche i commenti dei signori italiani, che tra loro si lamentano dei controlli e rimpiangono il permissivismo di qualche anno fa, sembrano confermare l’efficacia del giro di vite governativo. L’impressione, insomma, è che ci sia il desiderio di limitare e contenere il fenomeno, ma manchi la volontà di estirparlo, cosa che comporterebbe la rinuncia all’ingresso di valuta pregiata. E al turista pizzicato con una prostituta cosa succede? “Niente”, mi risponde Lloan, “al massimo, se la ragazza è minorenne, in certi casi viene registrato il suo nome, ma senza conseguenze”.

Gli stessi uomini cubani sembrano abituati al fenomeno. Non sono infuriati con gli italiani, come ci si potrebbe immaginare. René sostiene che “tutti capiscono la situazione economica del paese” e in effetti sono spesso mariti e fidanzati a spingere le proprie donne nelle braccia dei turisti. Addirittura la mia guida mi spiega, tra il serio e l’ironico, che gli italiani sono i più apprezzati tra tutti i turisti, in quanto spendono senza limite fino all’ultimo euro, in souvenirs, rhum, sigari e, appunto, donne. È capitato di sentire un cameriere esclamare “parece su nieta” (sembra sua nipote) in un caso in cui la differenza di età superava ampiamente i 40 anni; ma sembra che tra i cubani prevalga un misto di rassegnazione, attesa per tempi migliori, e disincantata soddisfazione nello spillare soldi ai ricchi occidentali, meglio se senza scrupoli come i nostri connazionali che frequentano le spiagge vicino all’Avana.

A Playa del Este sono ormai le 6 e, nonostante il sole sia ancora alto nel cielo, gli italiani iniziano ad abbandonare la spiaggia; dopo aver passato tutta la giornata a cercare la ragazza giusta, possono andarsene soddisfatti a riposarsi e a prepararsi per la serata, che si annuncia lunga. Le giovani cubane invece indugiano ancora un po’ sulle sdraio: loro non hanno bisogno di molti preparativi, sono già belle. Si può star sicuri che il maturo latin lover questa notte si divertirà. Appuntamento dunque alle nove in piazza della cattedrale. Buona serata anche a te, Magdalena.

di Alessandro Bozzini
29/08/2007 13:08
 
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Il Parlamento italiano ha approvato la Legge 269/98 contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia e del turismo sessuale a danno dei minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù:

Legge 3 agosto 1998, n. 269

"Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitu'."

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 10 agosto 1998


Art. 1.
(Modifiche al codice penale)

1. In adesione ai principi della Convenzione sui diritti del fanciullo, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, e a quanto sancito dalla dichiarazione finale della Conferenza mondiale di Stoccolma, adottata il 31 agosto 1996, la tutela dei fanciulli contro ogni forma di sfruttamento e violenza sessuale a salvaguardia del loro sviluppo fisico, psicologico, spirituale, morale e sociale, costituisce obiettivo primario perseguito dall'Italia. A tal fine nella sezione I del capo III del titolo XII del libro secondo del codice penale, dopo l'articolo 600 sono inseriti gli articoli da 600-bis a 600-septies, introdotti dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della presente legge.

Art. 2.
(Prostituzione minorile)

1. Dopo l'articolo 600 del codice penale e' inserito il seguente: "Art. 600-bis. - (Prostituzione minorile). - Chiunque induce alla prostituzione una persona di eta' inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione e' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire trenta milioni a lire trecento milioni. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di eta' compresa fra i quattordici ed i sedici anni, in cambio di denaro o di altra utilita' economica, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni o con la multa non inferiore a lire dieci milioni. La pena e' ridotta di un terzo se colui che commette il fatto e' persona minore degli anni diciotto ".

2. Dopo l'articolo 25 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, e' inserito il seguente:

"Art. 25-bis. - (Minori che esercitano la prostituzione o vittime di reati a carattere sessuale). - 1. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, qualora abbia notizia che un minore degli anni diciotto esercita la prostituzione, ne da' immediata notizia alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, che promuove i procedimenti per la tutela del minore e puo' proporre al tribunale per i minorenni la nomina di un curatore. Il tribunale per i minorenni adotta i provvedimenti utili all'assistenza, anche di carattere psicologico, al recupero e al reinserimento del minore. Nei casi di urgenza il tribunale per i minorenni procede d'ufficio.

2. Qualora un minore degli anni diciotto straniero, privo di assistenza in Italia, sia vittima di uno dei delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter e 601, secondo comma, del codice penale, il tribunale per i minorenni adotta in via di urgenza le misure di cui al comma 1 e, prima di confermare i provvedimenti adottati nell'interesse del minore, avvalendosi degli strumenti previsti dalle convenzioni internazionali, prende gli opportuni accordi, tramite il Ministero degli affari esteri, con le autorita' dello Stato di origine o di appartenenza".

Art. 3.
(Pornografia minorile)

1. Dopo l'articolo 600-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 2, comma 1, della presente legge, e' inserito il seguente:

"Art. 600-ter. - (Pornografia minorile). - Chiunque sfrutta minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico e' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire cinquanta milioni a lire cinquecento milioni. Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cento milioni. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, consapevolmente cede ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto, e' punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa da lire tre milioni a lire dieci milioni".

Art. 4.
(Detenzione di materiale pornografico)
1. Dopo l'articolo 600-ter del codice penale, introdotto dall'articolo 3 della presente legge, e' inserito il seguente:

"Art. 600-quater - (Detenzione di materiale pornografico). Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o dispone di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto e' punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a lire tre milioni".

Art. 5.
(Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile)

1. Dopo l'articolo 600-quater del codice penale, introdotto dall'articolo 4 della presente legge, e' inserito il seguente:

"Art. 600-quinquies. - (Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile). - Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attivita' di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attivita' e' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire trenta milioni a lire trecento milioni".

Art. 6.
(Circostanze aggravanti ed attenuanti)

1. Dopo l'articolo 600-quinquies del codice penale, introdotto dall'articolo 5 della presente legge, e' inserito il seguente:

"Art. 600-sexies. - (Circostanze aggravanti ed attenuanti). - Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo comma, e 600-quinquies la pena e' aumentata da un terzo alla meta' se il fatto e' commesso in danno di minore degli anni quattordici. Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter la pena e' aumentata dalla meta' ai due terzi se il fatto e' commesso da un ascendente, dal genitore adottivo, o dal loro coniuge o convivente, dal coniuge o da affini entro il secondo grado, da parenti fino al quarto grado collaterale, dal tutore o da persona a cui il minore e' stato affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza, custodia, lavoro, ovvero da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nell'esercizio delle loro funzioni ovvero se e' commesso in danno di minore in stato di infermita' o minorazione psichica, naturale o provocata. Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter la pena e' aumentata se il fatto e' commesso con violenza o minaccia. Nei casi previsti dagli articoli 600-bis e 600-ter la pena e' ridotta da un terzo alla meta' per chi si adopera concretamente in modo che il minore degli anni diciotto riacquisti la propria autonomia e liberta'".

Art. 7.
(Pene accessorie)

1. Dopo l'articolo 600-sexies del codice penale, introdotto dall'articolo 6 della presente legge, e' inserito il seguente:

"Art. 600-septies. - (Pene accessorie). - Nel caso di condanna per i delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater e 600- quinquies e' sempre ordinata la confisca di cui all'articolo 240 ed e' disposta la chiusura degli esercizi la cui attivita' risulti finalizzata ai delitti previsti dai predetti articoli, nonche' la revoca della licenza d'esercizio o della concessione o dell'autorizzazione per le emittenti radio- televisive".

Art. 8.
(Tutela delle generalita' e dell'immagine del minore)

1. All'articolo 734-bis del codice penale, prima delle parole: "609-bis " sono inserite le seguenti: "600-bis, 600-ter, 600 -quater, 600-quinquies,".

Art. 9.
(Tratta di minori)

1. All'articolo 601 del codice penale e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Chiunque commette tratta o comunque fa commercio di minori degli anni diciotto al fine di indurli alla prostituzione e' punito con la reclusione da sei a venti anni".

Art. 10.
(Fatto commesso all'estero)

1. L'articolo 604 del codice penale e' sostituito dal seguente:

"Art. 604. - (Fatto commesso all'estero) - Le disposizioni di questa sezione, nonche' quelle previste dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609- quater e 609-quinquies, si applicano altresi quando il fatto e' commesso all'estero da cittadino italiano, ovvero in danno di cittadino italiano, ovvero da cittadino straniero in concorso con cittadino italiano. In quest'ultima ipotesi il cittadino straniero e' punibile quando si tratta di delitto per il quale e' prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni e quando vi e' stata richiesta del Ministro di grazia e giustizia ".

Art. 11.
(Arresto obbligatorio in flagranza)

1. All'articolo 380, comma 2, lettera d), del codice di procedura penale, dopo le parole: "articolo 600" sono inserite le seguenti: ", delitto di prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-bis, primo comma, delitto di pornografia minorile previsto dall'articolo 600-ter, commi primo e secondo, e delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-quinquies".

Art. 12.
(Intercettazioni)

1. All'articolo 266 del codice di procedura penale, al comma 1, dopo la lettera f), e' aggiunta la seguente: "f-bis) delitti previsti dall'articolo 600-ter, terzo comma, del codice penale".

Art. 13.
(Disposizioni processuali)

1. Nell'articolo 33-bis del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 169 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, al comma 1, lettera c), dopo le parole: "578, comma 1," sono inserite le seguenti: "da 600-bis a 600-sexies puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni,".

2. All'articolo 190-bis del codice di procedura penale, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: "1-bis. La stessa disposizione si applica quando si procede per uno dei reati previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609 quinquies e 609-octies del codice penale, se l'esame richiesto riguarda un testimone minore degli anni sedici".

3. All'articolo 392, comma 1-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: "Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "600-bis, 600-ter, 600- quinquies,".

4. All'articolo 398, comma 5-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: "ipotesi di reato previste dagli articoli" sono inserite le seguenti: "600-bis, 600-ter, 600 quinquies,".

5. All'articolo 472, comma 3-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: "delitti previsti dagli articoli" sono inserite le seguenti: "600-bis, 600-ter, 600-quinquies,".

6. All'articolo 498 del codice di procedura penale, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

"4-bis. Si applicano, se una parte lo richiede ovvero se il presidente lo ritiene necessario, le modalita' di cui all'articolo 398, comma 5-bis.

4-ter. Quando si procede per i reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600- quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, l'esame del minore vittima del reato viene effettuato, su richiesta sua o del suo difensore, mediante l'uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico".

7. All'articolo 609-decies, primo comma, del codice penale, dopo le parole: "delitti previsti dagli articoli" sono inserite le seguenti: "600-bis, 600-ter, 600-quinquies,".

Art. 14.
(Attivita' di contrasto)

1. Nell'ambito delle operazioni disposte dal questore o dal responsabile di livello almeno provinciale dell'organismo di appartenenza, gli ufficiali di polizia giudiziaria delle strutture specializzate per la repressione dei delitti sessuali o per la tutela dei minori, ovvero di quelle istituite per il contrasto dei delitti di criminalita' organizzata, possono, previa autorizzazione dell'autorita' giudiziaria, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, commi primo, secondo e terzo, e 600-quinquies del codice penale, introdotti dalla presente legge, procedere all'acquisto simulato di materiale pornografico e alle relative attivita' di intermediazione, nonche' partecipare alle iniziative turistiche di cui all'articolo 5 della presente legge. Dell'acquisto e' data immediata comunicazione all'autorita' giudiziaria che puo', con decreto motivato, differire il sequestro sino alla conclusione delle indagini.

2. Nell'ambito dei compiti di polizia delle telecomunicazioni, definiti con il decreto di cui all'articolo 1, comma 15, della legge 31 luglio 1997, n. 249, l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarita' dei servizi di telecomunicazione svolge, su richiesta dell'autorita' giudiziaria, motivata a pena di nullita', le attivita' occorrenti per il contrasto dei delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, commi primo, secondo e terzo, e 600-quinquies del codice penale commessi mediante l'impiego di sistemi informatici o mezzi di comunicazione telematica ovvero utilizzando reti di telecomunicazione disponibili al pubblico. A tal fine, il personale addetto puo' utilizzare indicazioni di copertura, anche per attivare siti nelle reti, realizzare o gestire aree di comunicazione o scambio su reti o sistemi telematici, ovvero per partecipare ad esse. Il predetto personale specializzato effettua con le medesime finalita' le attivita' di cui al comma 1 anche per via telematica.

3. L'autorita' giudiziaria puo', con decreto motivato, ritardare l'emissione o disporre che sia ritardata l'esecuzione dei provvedimenti di cattura, arresto o sequestro, quando sia necessario per acquisire rilevanti elementi probatori, ovvero per l'individuazione o la cattura dei responsabili dei delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, commi primo, secondo e terzo, e 600- quinquies del codice penale. Quando e' identificata o identificabile la persona offesa dal reato, il provvedimento e' adottato sentito il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni nella cui circoscrizione il minorenne abitualmente dimora.

4. L'autorita' giudiziaria puo' affidare il materiale o i beni sequestrati in applicazione della presente legge, in custodia giudiziale con facolta' d'uso, agli organi di polizia giudiziaria che ne facciano richiesta per l'impiego nelle attivita' di contrasto di cui al presente articolo.

Art. 15.
(Accertamenti sanitari)

1. All'articolo 16, comma 1, della legge 15 febbraio 1996, n. 66, dopo le parole: "per i delitti di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "600-bis, secondo comma,".

Art. 16.
(Comunicazioni agli utenti)

1. Gli operatori turistici che organizzano viaggi collettivi o individuali in Paesi esteri hanno obbligo, per un periodo non inferiore a tre anni decorrenti dalla data di cui al comma 2, di inserire in maniera evidente nei materiali propagandistici, nei programmi o, in mancanza dei primi, nei documenti di viaggio consegnati agli utenti, nonche' nei propri cataloghi generali o relativi a singole destinazioni, la seguente avvertenza: "Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'articolo ... della legge ... n. ... -La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all'estero".

2. Quanto prescritto nel comma 1 si applica con riferimento ai materiali illustrativi o pubblicitari o ai documenti utilizzati successivamente al centottantesimo giorno dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

3. Gli operatori turistici che violano l'obbligo di cui al comma 1 sono assoggettati alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dieci milioni.

Art. 17.
(Attivita' di coordinamento)

1. Sono attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri, fatte salve le disposizioni della legge 28 agosto 1997, n. 285, le funzioni di coordinamento delle attivita' svolte da tutte le pubbliche amministrazioni, relative alla prevenzione, assistenza, anche in sede legale, e tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale e dall'abuso sessuale. Il Presidente del Consiglio dei ministri presenta ogni anno al Parlamento una relazione sull'attivita' svolta ai sensi del comma 3.

2. Le multe irrogate, le somme di denaro confiscate e quelle derivanti dalla vendita dei beni confiscati ai sensi della presente legge sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate su un apposito fondo da iscrivere nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri e destinate, nella misura di due terzi, a finanziare specifici programmi di prevenzione, assistenza e recupero psicoterapeutico dei minori degli anni diciotto vittime dei delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater e 600-quinquies del codice penale, introdotti dagli articoli 2, comma 1, 3, 4 e 5 della presente legge. La parte residua del fondo e' destinata, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili, al recupero di coloro che, riconosciuti responsabili dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo comma, e 600-quater del codice penale, facciano apposita richiesta. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri:

a) acquisisce dati e informazioni, a livello nazionale ed internazionale, sull'attivita' svolta per la prevenzione e la repressione e sulle strategie di contrasto programmate o realizzate da altri Stati;

b) promuove, in collaborazione con i Ministeri della pubblica istruzione, della sanita', dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di grazia e giustizia e degli affari esteri, studi e ricerche relativi agli aspetti sociali, sanitari e giudiziari dei fenomeni di sfruttamento sessuale dei minori;

c) partecipa, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, agli organismi comunitari e internazionali aventi compiti di tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale.

4. Per lo svolgimento delle attivita' di cui ai commi 1 e 3 e' autorizzata la spesa di lire cento milioni annue. Al relativo onere si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Il Ministro dell'interno, in virtu' dell'accordo adottato dai Ministri di giustizia europei in data 27 settembre 1996, volto ad estendere la competenza di EUROPOL anche ai reati di sfruttamento sessuale di minori, istituisce, presso la squadra mobile di ogni questura, una unita' specializzata di polizia giudiziaria, avente il compito di condurre le indagini sul territorio nella materia regolata dalla presente legge.

6. Il Ministero dell'interno istituisce altresi presso la sede centrale della questura un nucleo di polizia giudiziaria avente il compito di raccogliere tutte le informazioni relative alle indagini nella materia regolata dalla presente legge e di coordinarle con le sezioni analoghe esistenti negli altri Paesi europei.

7. L'unita' specializzata ed il nucleo di polizia giudiziaria sono istituiti nei limiti delle strutture, dei mezzi e delle vigenti dotazioni organiche, nonche' degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Art. 18.
(Abrogazione di norme)

1. All'articolo 4, numero 2), della legge 20 febbraio 1958, n. 75, e successive modificazioni, le parole: " di persona minore degli anni 21 o " sono soppresse.

Art. 19.
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

FINE


Questa legge è stata ulteriormente raffinata e migliorata da un altro successo, la successiva Legge 38/06:



Legge 6 febbraio 2006, n. 38
"Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet"


pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 2006


CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LOTTA CONTRO LO SFRUTTAMENTO SESSUALE DEI BAMBINI E LA PEDOPORNOGRAFIA


Art. 1.

1. All'articolo 600-bis del codice penale, il secondo comma e' sostituito dai seguenti:

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a curo 5.164. Nel caso in cui il fatto di cui al secondo comma sia commesso nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni sedici, si applica la pena della reclusione da due a cinque anni. Se l'autore del fatto di cui al secondo comma e' persona minore di anni diciotto si applica la pena della reclusione o della multa, ridotta da un terzo a due terzi".

Art. 2.

1. All'articolo 600-ter del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma e' sostituito dal seguente:

"Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche e' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da curo 25.822 a curo 258.228";

b) al terzo comma, dopo la parola: "divulga" e' inserita la seguente: ", diffonde";

c) il quarto comma e' sostituito dal seguente:

"Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164";

d) dopo il quarto comma e' aggiunto il seguente:

"Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena e' aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità".

Art. 3.

1. L'articolo 600-quater del codice penale e' sostituito dal seguente:

"Art. 600-quater. - (Detenzione di materiale pornografico). - Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549. La pena e' aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità".

Art. 4.

1. Dopo l'articolo 600-quater del codice penale, come sostituito dall'articolo 3 della presente legge, e' inserito il seguente:

"Art. 600-quater.1. (Pornografia virtuale). Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena e' diminuita di un terzo. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali".

Art. 5.

1. All'articolo 600-septies del codice penale e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

"La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti di cui al primo comma comporta in ogni caso l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonche' da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori".

Art. 6.

1. All'articolo 609-quater del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, il numero 2) e' sostituito dal seguente:

"2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore e' affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza";

b) dopo il primo comma e' inserito il seguente:

"Al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 609-bis, l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, o il tutore che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, e' punito con la reclusione da tre a sei anni".

Art. 7.

1. All'articolo 609-septies, quarto comma, del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 1), la parola: "quattordici" e' sostituita dalla seguente: "diciotto";

b) il numero 2) e' sostituito dal seguente:

"2) se il fatto e' commesso dall'ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore ovvero da altra persona cui il minore e' affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia o che abbia con esso una relazione di convivenza".

Art. 8.

1. All'articolo 609-nonies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla linea, dopo le parole: "La condanna" sono inserite le seguenti: "o l'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale";

b) al numero 1), dopo le parole: "elemento costitutivo" sono inserite le seguenti: "o circostanza aggravante";

c) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:;

"La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter e 609-octies, se commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto, 609-quater e 609-quinquies, comporta in ogni caso l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado nonche' da ogni ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori".;

Art. 9.

1. All'articolo 734-bis del codice penale le parole: "600-ter, 600-quater" sono sostituite dalle seguenti: "600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.l,".

Art. 10.

1. All'articolo 25-quinquies, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), dopo le parole: "600-ter, primo e secondo comma," sono inserite le seguenti: "anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1,";

b) alla lettera c), dopo le parole: "e 600-quater," sono inserite le seguenti: "anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.l,".

Art. 11.

1. All'articolo 444, comma 1-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: "di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater," sono inserite le seguenti: "i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo e terzo comma, 600-quater, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600-quater, secondo comma, 600-quater.l, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, nonche' 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale,".

Art. 12.

1. All'articolo 380, comma 2, lettera d), del codice di procedura penale, dopo le parole: "delitto di pornografia minorile previsto dall'articolo 600-ter, commi primo e secondo," sono inserite le seguenti: "anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1,".

2. All'articolo 381, comma 2, del codice di procedura penale, dopo la lettera l) e' inserita la seguente:

"l-bis) offerta, cessione o detenzione di materiale pornografico previste dagli articoli 600-ter, quarto comma, e 600-quater del codice penale, anche se relative al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater. l del medesimo codice;".

Art. 13.

1. All'articolo 266, comma 1, lettera f-bis), del codice di procedura penale, dopo le parole: "del codice penale" sono aggiunte le seguenti: ", anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1 del medesimo codice".

Art. 14.

1. All'articolo 190-bis, comma 1-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: "600-ter, 600-quater," sono inserite le seguenti: "anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.l,".

2. All'articolo 392, comma 1-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: "600-ter," sono inserite le seguenti: "anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1,".

3. All'articolo 398, comma 5-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: "600-ter," sono inserite le seguenti: "anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater 1,".

Art. 15.

1. All'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, al comma 1, quarto periodo, dopo le parole: "articoli 575," sono inserite le seguenti: "600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies," e dopo le parole: "dagli articoli 609-bis," sono inserite le seguenti: "609-ter,".

Art. 16.

1. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni, dopo le parole: "600-quater," sono inserite le seguenti: "anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1,".

2. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n.8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, dopo le parole: "600-quater" sono inserite le seguenti: ", anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1,".

3. Le disposizioni di cui all'articolo 14 della legge 3 agosto 1998, n. 269, si applicano anche quando i delitti di cui all'articolo 600-ter, commi primo, secondo e terzo, del codice penale, sono commessi in relazione al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.l del medesimo codice.

Art. 17.

1. Gli operatori turistici che organizzano viaggi collettivi o individuali in Paesi esteri hanno l'obbligo, a decorrere dalla data di cui al comma 2, di inserire in maniera evidente nei materiali propagandistici, nei programmi, nei documenti di viaggio consegnati agli utenti, nonche' nei propri cataloghi generali o relativi a singole destinazioni, la seguente avvertenza: "Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'articolo ..... della legge n.... - La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero".

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica con riferimento ai materiali illustrativi o pubblicitari o ai documenti utilizzati successivamente al novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Gli operatori turistici che violano l'obbligo di cui al comma 1 sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500 a euro 6.000. All'irrogazione della sanzione provvede il Ministero delle attività produttive.

Art. 18.

1. All'articolo 17, comma 2, secondo periodo, della legge 3 agosto 1998, n. 269, dopo le parole: "600-ter, terzo comma, e 600-quater del codice penale," sono inserite le seguenti: "anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1 dello stesso codice,".

CAPO II.
NORME CONTRO LA PEDOPORNOGRAFIA A MEZZO INTERNET


Art. 19

1. Dopo l'articolo 14 della legge 3 agosto 1998, n. 269, sono inseriti i seguenti:

"Art. 14-bis. - (Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia sulla rete INTERNET) - 1. Presso l'organo del Ministero dell'interno di cui al comma 2 dell'articolo 14, e' istituito il Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia sulla rete INTERNET, di seguito denominato "Centro", con il compito di raccogliere tutte le segnalazioni, provenienti anche dagli organi di polizia stranieri e da soggetti pubblici e privati impegnati nella lotta alla pornografia minorile, riguardanti siti che diffondono materiale concernente l'utilizzo sessuale dei minori avvalendosi della rete INTERNET e di altre reti di comunicazione, nonche' i gestori e gli eventuali beneficiari dei relativi pagamenti. Alle predette segnalazioni sono tenuti gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria. Ferme restando le iniziative e le determinazioni dell'autorità giudiziaria, in caso di riscontro positivo il sito segnalato, nonche' i nominativi dei gestori e dei beneficiari dei relativi pagamenti, sono inseriti in un elenco costantemente aggiornato.

2. Il Centro si avvale delle risorse umane, strumentali e finanziarie esistenti. Dall'istituzione e dal funzionamento del Centro non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

3. Il Centro comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità elementi informativi e dati statistici relativi alla pedopornografia sulla rete INTERNET, al fine della predisposizione del Piano nazionale di contrasto e prevenzione della pedofilia e della relazione annuale di cui all'articolo 17, comma I.

Art. 14-ter. - (Obblighi per fornitori dei servizi della società dell'informazione resi attraverso reti di comunicazione elettronica) - 1. I fornitori dei servizi resi attraverso reti di comunicazione elettronica sono obbligati, fermo restando quanto previsto da altre leggi o regolamenti di settore, a segnalare al Centro, qualora ne vengano a conoscenza, le imprese o i soggetti che, a qualunque titolo, diffondono, distribuiscono o fanno commercio, anche in via telematica, di materiale pedopornografico, nonche' a comunicare senza indugio al Centro, che ne faccia richiesta, ogni informazione relativa ai contratti con tali imprese o soggetti.

2. I fornitori dei servizi per l'effetto della segnalazione di cui al comma 1 devono conservare il materiale oggetto della stessa per almeno quarantacinque giorni.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione degli obblighi di cui al comma 1 comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000. All'irrogazione della sanzione provvede il Ministero delle comunicazioni.

4. Nel caso di violazione degli obblighi di cui al comma 1 non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 14-quater. - (Utilizzo di strumenti tecnici per impedire l'accesso ai siti che diffondono materiale pedopornografico) - 1. I fornitori di connettività alla rete INTERNET, al fine di impedire l'accesso ai siti segnalati dal Centro, sono obbligati ad utilizzare gli strumenti di filtraggio e le relative soluzioni tecnologiche conformi ai requisiti individuati con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie e sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei fornitori di connettività della rete INTERNET. Con il medesimo decreto viene altresì indicato il termine entro il quale i fornitori di connettività alla rete INTERNET devono dotarsi degli strumenti di filtraggio.

2. La violazione degli obblighi di cui al comma 1 e' punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000. All'irrogazione della sanzione provvede il Ministero delle comunicazioni.

3. Nel caso di violazione degli obblighi di cui al comma 1 non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all' articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 14-quinquies. - (Misure finanziarie di contrasto alla commercializzazione di materiale pedopornografico). - 1. Il Centro trasmette all'Ufficio italiano dei cambi (UIC), per la successiva comunicazione alle banche, agli istituti di moneta elettronica, a Poste italiane Spa e agli intermediari finanziari che prestano servizi di pagamento, le informazioni di cui all'articolo 14-bis relative ai soggetti beneficiari di pagamenti effettuati per la commercializzazione di materiale concernente l'utilizzo sessuale dei minori sulla rete INTERNET e sulle altre reti di comunicazione.

2. Le banche, gli istituti di moneta elettronica, Poste italiane Spa e gli intermediari finanziari che prestano servizi di pagamento comunicano all'UIC ogni informazione disponibile relativa a rapporti e ad operazioni riconducibili ai soggetti indicati ai sensi del comma 1.

3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e dell'articolo 14-bis l'UIC trasmette al Centro le informazioni acquisite ai sensi del comma 2.

4. Sono risolti di diritto i contratti stipulati dalle banche, dagli istituti di moneta elettronica, da Poste italiane Spa e dagli intermediari finanziari che prestano servizi di pagamento con i soggetti indicati ai sensi del comma 1, relativi all'accettazione, da parte di questi ultimi, di carte di pagamento.

5. Il Centro trasmette eventuali informazioni relative al titolare della carta di pagamento che ne abbia fatto utilizzo per l'acquisto di materiale concernente l'utilizzo sessuale dei minori sulla rete INTERNET o su altre reti di comunicazione, alla banca, all'istituto di moneta elettronica, a Poste italiane Spa e all'intermediario finanziario emittente la carta medesima, i quali possono chiedere informazioni ai titolari e revocare l'autorizzazione all'utilizzo della carta al rispettivo titolare.

6. Le banche, gli istituti di moneta elettronica, Poste italiane Spa e gli intermediari finanziari che prestano servizi di pagamento, in conformità con le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia, segnalano i casi di revoca di cui al comma 5 nell'ambito delle segnalazioni previste per le carte di pagamento revocate ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 15 dicembre 1990, n. 386.

7. Le banche, gli istituti di moneta elettronica, Poste italiane Spa e gli intermediari finanziari che prestano servizi di pagamento comunicano all'UIC l'applicazione dei divieti, i casi di risoluzione di cui al comma 4 e ogni altra informazione disponibile relativa a rapporti e ad operazioni riconducibili ai soggetti indicati ai sensi del comma 1. L'UIC trasmette le informazioni così acquisite al Centro.

8. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dai Ministri dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle comunicazioni, per le pari opportunità e per l'innovazione e le tecnologie, di intesa con la Banca d'Italia e l'UIC, sentito l'Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le procedure e le modalità da applicare per la trasmissione riservata, mediante strumenti informatici e telematici, delle informazioni previste dal presente articolo.

9. La Banca d'Italia e l'UIC verificano l'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo e al regolamento previsto dal comma 8 da parte delle banche, degli istituti di moneta elettronica, di Poste italiane Spa e degli intermediari finanziari che prestano servizi di pagamento. In caso di violazione, ai responsabili e' applicata una sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 500.000. All'irrogazione della sanzione provvede la Banca d'Italia nei casi concernenti uso della moneta elettronica, ovvero il Ministro dell'economia e delle finanze, su segnalazione della Banca d'Italia o dell'UIC, negli altri casi. Si applica, in quanto compatibile, la procedura prevista dall'articolo 145 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.

10. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 9 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui all'articolo 17, comma 2, e sono destinate al finanziamento delle iniziative per il contrasto della pedopomografia sulla rete INTERNET".

2. Il decreto di cui all'articolo 14-quater, comma 1, della legge 3 agosto 1998, n. 269, introdotto dal comma 1 del presente articolo, e' adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il regolamento di cui all'articolo 14-quinquies, comma 8, della legge 3 agosto 1998, n. 269, introdotto dal comma 1 del presente articolo, e' adottato entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 20.

1. All'articolo 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

"1-bis. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile con il compito di acquisire e monitorare i dati e le informazioni relativi alle attività, svolte da tutte le pubbliche amministrazioni, per la prevenzione e la repressione della pedofilia. A tale fine e' autorizzata l'istituzione presso l'Osservatorio di una banca dati per raccogliere, con l'apporto dei dati forniti dalle amministrazioni, tutte le informazioni utili per il monitoraggio del fenomeno. Con decreto del Ministro per le pari opportunità sono definite la composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio nonche' le modalità di attuazione e di organizzazione della banca dati, anche per quanto attiene all'adozione dei dispositivi necessari per la sicurezza e la riservatezza dei dati. Resta ferma la disciplina delle assunzioni di cui ai commi da 95 a 103 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Per l'istituzione e l'avvio delle attività dell'Osservatorio e della banca dati di cui al presente comma e' autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2006 e di 750.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come rideterminata dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2005, n. 266. A decorrere dall'anno 2009, si provvede ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 1, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzate; ad apportare, can propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".

2. Il decreto di cui all'articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269, introdotto dal comma 1 del presente articolo, e' adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.




[Modificato da FidelisAdmin 29/08/2007 13:12]
29/08/2007 14:32
 
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Non tutti ricorderanno, ecco la notizia e poi il finale!

Turismo sessuale, fermato un italiano E' un veronese: stava per partire per la Thailandia. E' accusato di aver organizzato tour in Oriente per pedofili

MILANO - Un veronese in partenza per la Thailandia è stato arrestato con l'accusa di reati legati al turismo sessuale con minori dai 7 ai 14 anni, in base agli elementi raccolti da un ispettore della polizia postale, che per due anni si è finto interessato alla pedofilia per carpirne i segreti. Lo ha reso noto la polizia postale, dando la notizia dell'arresto di G. S. 55 anni di Pescantina (Verona), per tre mesi all'anno custode di un camping sul Garda, che trascorre gli altri a Bangkok, capitale della Thailandia e la Cambogia. All'ispettore, che ha lavorato a lungo sotto copertura per riuscire a vincerne la diffidenza, l'uomo avrebbe confidato il proprio debole per le bambine dai 5 ai 7 anni, spiegando come fosse conveniente fare questi incontri in Cambogia.
ORGANIZZAVA VIAGGI PER PEDOFILI - Per guadagnare, ha spiegato ancora la polizia, il custode arrestato organizzava viaggi a scopo pedofilo grazie ai propri contatti nei Paesi del sudest asiatico. Nei mesi scorsi, l'uomo sarebbe anche apparso nel filmato di un reportage girato proprio in Thailandia, sul turismo sessuale, dalla trasmissione "Le Jene", nel corso del quale, ha ricordato la polizia, aveva proposto all'inviato in incognito un incontro con una bambina. L'uomo, incensurato, che doveva partire dall'aeroporto della Malpensa, è stato bloccato con materiale pedopornografico. Interrogato dal pubblico ministero Gianluca Prisco, si sarebbe chiuso nel silenzio. Ora è rinchiuso nel carcere di San Vittore.

15 settembre 2005

Fonte: Corriere della Sera



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Condannato per turismo sessuale
14 anni di carcere a un veronese

MILANO - Giorgio Sampec, 56enne veronese, per due mesi all'anno lavorava come guardiano di un campeggio sul lago di Garda. Il resto del tempo lo trascorreva facendo turismo sessuale, principalmente in Thailandia. Oggi, però, il tribunale di Milano lo ha condannato a 14 anni di reclusione e a 65mila euro di multa per pedofilia e diffusione di materiale pedopornografico. E' il primo italiano a essere condannato per reati sessuali compiuti all'estero. Oltre alla pena di reclusione e la multa, gli è stato anche "perennemente interdetto l'accesso" a luoghi "istituzionalmente frequentati da minorenni".

L'uomo è stato incastrato grazie a delle intercettazioni telefoniche, partite nel giugno del 2004, quando un suo conoscente registrò e consegnò in Procura due chiamate in cui Sampec raccontava alcune delle sue prodezze con i bambini. Nelle registrazioni, l'uomo si vantava di avere avuto, tra il 2001 e il 2005, rapporti sessuali con almeno 400-500 ragazzini di età compresa fra i 7 e i 15 anni. Nel suo computer, poi, la Polizia Postale ha trovato un archivio di 65mila fotografie pedopornografiche in cui lui stesso compariva in pose inequivocabili.

Per l'accusa era un vero esperto nell'adescare i minori, tanto da essere in grado di fornire consigli sul modo migliore per scoprire "i luoghi della prostituzione minorile del posto, i luoghi dove andare per i rapporti" come si legge nell'avviso di chiusura delle indagini.

Ma Sampec ha sempre proclamato la sua innocenza., sostenendo di non aver mai avuto rapporti sessuali con minori. E adesso il suo legale, l'avvocato Davide Adami, annuncia battaglia. "Mi metterò immediatamente al lavoro per l'appello - ha spiegato - Un processo si conclude al termine dei tre gradi di giudizio".

8 marzo 2007

Fonte: La repubblica

29/08/2007 17:15
 
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