sentenza del trib di Bologna

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lukas
00venerdì 13 aprile 2007 17:05
A seguito del ricorso della convivente, madre di una bambina di tre anni, volto ad ottenere un ordine di allontanamento del compagno violento dalla casa familiare, il giudice bolognese – ancor prima di convocare le parti - assume informazioni sulla situazione familiare, tramite i servizi sociali.

La relazione è inequivoca circa le condotte aggressive e violente tenute in casa dall’uomo; condotte oltretutto da lui confermate, con la precisazione di essersi sottoposto a cure psichiatriche.
E’ verosimile, dunque, che alla base dei comportamenti violenti vi sia un disagio di natura psichica che affligge l’uomo.
Ciò nonostante ed opportunamente, il giudice delegato ordina l’allontanamento temporaneo dell’uomo dal domicilio coniugale, prescrivendogli di non avvicinarsi né a detto luogo, né all’abitazione dei genitori della compagna (fatti oggetto, a loro volta, di aggressioni verbali da parte del ‘genero’), né all’asilo frequentato dalla figlioletta.

Non manca, d’ altra parte, nel provvedimento la doverosa considerazione della necessità di salvaguardare il rapporto di scambio affettivo tra padre e figlia, tanto che il giudice demanda ai servizi sociali di stabilire le modalità di visita.
Ulteriore previsione contenuta nel decreto, la determinazione di un assegno da corrispondere alla ex convivente per il mantenimento proprio e della figlioletta.
Il tutto fino (quanto meno) alla comparizione personale delle parti, disposta per il mese di febbraio prossimo venturo.

Un esempio di tempestività e di come i tempi della giustizia dovrebbero funzionare.
omissis)

ritenuto che dalla documentazione acquisita in atti e dalla relazione dei Servizi Sociali risultano comprovate plurime condotte aggressive, fisiche e verbali, poste in essere da G. A. all'indirizzo di C.C. e alla presenza della figlia minore D.

pqm

ordina a G.A. di cessare immediatamente le condotte violente ed aggressive tenute nei confronti di C.C. e dei familiari di quest'ultima;
ordina a G.A. l'allontanamento immediato dalla casa familiare (...)

ordina a G.A. di non avvicinarsi a detto domicilio e al luogo di lavoro della ricorrente, in (...) ; di non avvicinarsi all'abitazione dei genitori in (...); all'asilo in (...) dà mandato ai servizi sociali territorialmente competenti di stabilire le modlaità di visista del G. con la figlia minore;

ordina al G. di corrispondere alla ricorrente per il mantenimento della bambina e della stessa la somma di Euro 400,00 mensili

fissa per la comparizione delle parti dinnanzi a sè l'udienza del (...)

(continua)
Geneshys
00sabato 14 aprile 2007 10:50
Ottima e tempestiva sentenza che sembra un faro di luce tra le mille deficenze legali ed istituzionali che troppo spesso calpestano la dignità di molte donne.

Grazie Lukas per questa esperienza che certamente rincuora!


Gae
lukas
00lunedì 16 aprile 2007 07:40
Avevo scritto erroneamente sentenza ma è un provvedimento che il giudice ha adottato in via precauzionale e di urgenza al quale seguirà il normale iter giudiziario; ad ogni modo già con questo provvedimento il marito ha l'obbligo di versare l'assegno altrimenti la parte più debole deve aspettare fino a che la sentenza viene depositata
Geneshys
00lunedì 16 aprile 2007 11:09
Re:

Scritto da: lukas 16/04/2007 7.40
Avevo scritto erroneamente sentenza ma è un provvedimento che il giudice ha adottato in via precauzionale e di urgenza al quale seguirà il normale iter giudiziario; ad ogni modo già con questo provvedimento il marito ha l'obbligo di versare l'assegno altrimenti la parte più debole deve aspettare fino a che la sentenza viene depositata



Ancora più incoraggiante, viste le troppe lunghissime attese in ambito legale!

Saluti
Gae
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