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Un Mare di Difficoltà in una Tragica Eredità :

Ultimo Aggiornamento: 05/09/2009 00:46
19/09/2008 23:06
 
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Ciao Cristian

Condivido il pensiero della mia collega, credo sia opportuno che tu ti rechi presso il servizio sociale del tuo comune per chiarire alcune questioni circa l'assistenza sanitaria per una persona che non ha residenza. Però mi preme sottolineare un'aspetto fondamentale per quanto concerne il mantenimento dei figli anche se maggiorenni...

L’articolo 147 del cc. nell’ambito delle disposizioni concernenti il matrimonio si cura di prevedere una serie di obblighi imposti ai genitori nei confronti dei figli. Più precisamente si stabilisce che il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
L’obbligo del genitore trova il suo corrispettivo in un diritto assolutamente personale del figlio: tale diritto, che per molti versi può essere accostato al diritto agli alimenti, ha tuttavia, rispetto a questi una sfera di azione molto più ampia, in quanto prescinde da qualsiasi situazione di bisogno del figlio e si commisura in proporzione alle sostanze dei genitori. Tale diritto non viene meno con la maggiore età, ma anzi si protrae fino a che il beneficiario non sia in grado di provvedere alle proprie esigenze, con un’appropriata collocazione in seno al corpo sociale.

Esistono tuttavia dei casi in cui il diritto al mantenimento viene meno, e precisamente:

1) Quando il figlio non sia in grado di provvedere alle proprie esigenze per colpa;

2) Quando il figlio non si ponga in condizione o rifiuti di procurarsi un proprio reddito, mediante l’espletamento di attività lavorativa;

3) Quando il figlio viva in altri nuclei famigliari o comunitari, o abbia raggiunto un’età tale da far presumere la sua capacità di provvedere a sé stesso.

Va precisato pertanto, in riferimento al terzo punto, che la vostra è a tutti gli effetti una convivenza more uxorio. Elementi essenziali della convivenza more uxorio sono:

1) la comunità di vita;
2) la stabilità temporale;
3) l'assenza del legame giuridico del matrimonio.

Però siccome ci addentriamo in specifiche tematiche legali, credo sia opportuno contattare un avvocato ed avere un quadro completo.
Ti ricordo che esiste il gratuito patrocinio e vista la situazione di Luisa credo che ci rientri perfettamente, ti passo il link per capire di cosa parliamo:

freeforumzone.leonardo.it/discussione.aspx?idd=6082242

Infine credo che insieme dovremmo percorrere gradualmente una strada per volta, ricercare obiettivi unitari e non globali altrimenti ci si perde...

Io credo che il primo passo che compierà il giudice nei riguardi di una denuncia di tale entità è quella della Misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare del padre. Infatti:

Art. 282-bis. – (Allontanamento dalla casa familiare).
1. Con il provvedimento che dispone l’allontanamento il giudice prescrive all’imputato di lasciare immediatamente la casa familiare, ovvero di non farvi rientro, e di non accedervi senza l’autorizzazione del giudice che procede. L’eventuale autorizzazione può prescrivere determinate modalità di visita.

2. Il giudice, qualora sussistano esigenze di tutela dell’incolumità della persona offesa o dei suoi prossimi congiunti, può inoltre prescrivere all’imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa, in particolare il luogo di lavoro, il domicilio della famiglia di origine o dei prossimi congiunti, salvo che la frequentazione sia necessaria per motivi di lavoro. In tale ultimo caso il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.

Si configurano reati gravissimi... Ma come ho detto in un precedente mio intervento non credo che la tua ragazza sia pronta per affrontare una caisa giudiziaria così articolata, ma vanno sicuramente mobilitate tutte le forze.

Va infine ricordato che in caso si andasse di fronte ad un giudice, con un accusa per violenza nelle relazioni familiari lo stesso può può disporre, altresì, ove occorra l’intervento dei servizi sociali del territorio o di un centro di mediazione familiare, nonchè delle associazioni che abbiano come fine statutario il sostegno e l’accoglienza di donne e minori o di altri soggetti vittime di abusi e maltrattati; il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto dei provvedimenti di cui al primo comma, rimangono prive di mezzi adeguati, fissando modalità e termini di versamento e prescrivendo, se del caso, che la somma sia versata direttamente all’avente diritto dal datore di lavoro dell’obbligato, detraendola dalla retribuzione allo stesso spettante.


Caro amico forse ci sono tante cose da dire e da fare, pertanto come ho detto prima andiamoci gradualmente, ok?

Iniziamo con contattare il serivzio sociale e poi un legale (mediante gratuito patrocinio) e poi via via ci aggiornamo...

Cordialmente
Gae




[Modificato da FidelisAdmin 19/09/2008 23:09]
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