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Ultimo Aggiornamento: 22/07/2007 12:08
22/07/2007 12:08
 
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Si tratta di un beneficio previsto dalla Costituzione (art. 24 Cost.) che consiste nel riconoscimento dell'assistenza legale gratuita, per promuovere un giudizio o per difendersi davanti al giudice, alle persone che non sono in grado di sostenerne le spese.
Al pagamento delle spese (avvocati, consulenti ed investigatori autorizzati) si provvede mediante il patrocinio a spese dello Stato.

Informazioni generali

ll patrocinio a spese dello Stato è un istituto che permette di farsi assistere da un avvocato e da un consulente tecnico, senza dover pagare le spese di difesa e le altre spese processuali. E’ ammesso nel processo penale, civile, amministrativo, contabile, tributario e di volontaria giurisdizione.
Nel procedimento di esecuzione, nei processi di revisione, revocazione, opposizione di terzo, nei processi di applicazione delle misure di sicurezza o di prevenzione, in cui sia prevista l’assistenza del difensore o del consulente tecnico.
L’ammissione al gratuito patrocinio vale per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse. Può essere richiesto per i processi innanzi ai tribunali, alle corti d’appello, alla corte di cassazione, ai magistrati e ai tribunali di sorveglianza, ai tribunali amministrativi regionali, al consiglio di Stato, alle commissioni tributarie provinciali e regionali e alla corte dei conti.

Condizioni soggettive

Ha diritto ad essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato chi si trova nelle seguenti condizioni: a. Reddito.
Chi è considerato non abbiente al momento della presentazione della domanda, qualora tale condizione permanga per tutta la durata del processo.
Se l’interessato vive solo, la somma dei suoi redditi non deve superare 9.296,22 euro (il limite di reddito viene aggiornato ogni due anni). Si considerano tutti i redditi imponibili ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) percepiti nell’ultimo anno, come lo stipendio da lavoro dipendente, la pensione, il reddito da lavoro autonomo, ecc. Si tiene conto, inoltre, dei redditi esenti dall’Irpef (es.: pensione di guerra, indennità d’accompagnamento, ecc.), o assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva. Se l’interessato vive con la famiglia, i suoi redditi si sommano a quelli del coniuge e degli altri familiari conviventi. Al contrario, si considera solo il reddito dell’interessato, se egli è in causa contro i familiari.

Nel giudizio penale:
il limite di reddito è aumentato di 1.032,91 euro per ogni familiare convivente. Ad esempio: se la famiglia è composta da 2 persone, il reddito totale non deve superare 10.329,13 euro; se la famiglia è composta di 3 persone, il reddito totale non deve superare 11.362,14 euro, ecc.

b. Cittadinanza
Nei giudizi penali: chi è cittadino italiano o cittadino straniero, anche minorenne, o apolide residente in Italia.

Negli altri giudizi: chi è cittadino italiano, o cittadino straniero regolarmente soggiornante, apolide (anche non residente in Italia) e gli enti e le associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economiche.

c. Posizione processuale
Nei giudizi penali: chi è indagato, imputato, condannato, persona offesa dal reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile e civilmente obbligato per la pena pecuniaria. Negli altri giudizi: chi è parte nel processo, o intende adire il giudice, e non sia già stata condannata nel precedente grado del giudizio (nel quale era stata ammessa al patrocinio), salvo l’azione di risarcimento del danno nel processo penale.

d. Esclusioni
Non può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato, nei giudizi penali: chi è indagato, imputato o condannato per reati di evasione fiscale e chi è difeso da più di un avvocato;
negli altri giudizi: chi sostiene ragioni manifestamente infondate e chi è parte in una causa per cessione di crediti e ragioni altrui, quando la cessione non sia in pagamento di crediti preesistenti.

Ammissione

1.Chi può sottoscrivere la domanda?
Esclusivamente l’interessato, a pena di inammissibilità e la firma deve essere autenticata dal difensore o dal funzionario che riceve la domanda. Non è ammessa la richiesta in forma orale, nemmeno in udienza.

2. Chi può presentare la domanda?
L’interessato, o il difensore, anche con raccomandata postale.

3. Quando si presenta la domanda?
Prima dell’inizio del giudizio o durante il giudizio stesso, ma gli effetti decorrono della domanda.

4.A chi si presenta la domanda?
Nei giudizi penali: alla cancelleria del giudice, oppure al giudice in udienza; al direttore del carcere, se l’interessato è detenuto o all’ufficiale di polizia giudiziaria, quando l’interessato è in detenzione domiciliare o in luogo di cura. Negli altri giudizi: al consiglio dell’ordine degli avvocati.

5.Come si scrive la domanda?
La domanda deve contenere la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato; l’indicazione del processo cui si riferisce; le generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza) e il codice fiscale del richiedente e dei familiari conviventi. Si deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, che si è nelle condizioni di reddito richieste dalla legge e specificare il reddito totale. Occorre anche impegnarsi a comunicare le variazioni di reddito successive alla presentazione della domanda. La mancanza di uno solo di questi elementi rende la domanda inammissibile. I cittadini di stati non appartenenti all’Unione europea, inoltre, devono indicare quali redditi possiedono all’estero. La domanda deve essere firmata dall’interessato e la firma deve essere autenticata dall’avvocato o dal funzionario dell’ufficio che la riceve. Nei giudizi extrapenali: si devono anche descrivere i fatti e i motivi della causa che servono a valutarne la fondatezza, nonché le prove che si vogliono chiedere.

6.Quali documenti devono allegarsi alla domanda?
Nessuno per i cittadini italiani, che possono autocertificare l’esistenza dei requisiti di legge. I cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea devono allegare una certificazione del consolato del Paese d’origine che confermi la veridicità del reddito dichiarato, salvo il ricorso all’autocertificazione qualora si provi l’impossibilità di documentarlo. I cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea sottoposti a provvedimenti restrittivi della libertà personale possono produrre la certificazione consolare entro il termine di 20 giorni, anche tramite il difensore o un familiare. Successivamente alla presentazione della domanda, il giudice o il consiglio dell’ordine possono chiedere di provare la verità delle dichiarazioni con documenti scritti o, nel caso di impossibilità, con ulteriore autocertificazione.

7.In quanto tempo viene decisa l’ammissione?
Nei processi penali: immediatamente, se l’istanza è presentata in udienza, o entro dieci giorni dal momento della presentazione, negli altri casi. Il ritardo nella decisione comporta la nullità assoluta degli atti successivi. Negli altri giudizi: entro dieci giorni dalla presentazione dell’istanza. - Scelta del difensore

8.Come si sceglie il difensore?
Si può nominare un solo difensore che deve essere iscritto all’albo degli avvocati della regione in cui si tiene il processo e in uno speciale elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, che si può consultare presso il Consiglio dell’Ordine degli avvocati.

Spese

9.Cosa si deve pagare?
Nulla. Tutte le spese vengono pagate dallo Stato e non si deve pagare l’avvocato, né il consulente tecnico. L’avvocato e i consulenti che chiedono l’anticipazione dei compensi incorrono in grave sanzione disciplinare.

10.Cosa succede se si è ammessi per errore?
Si devono pagare tutte le spese, anche quelle anticipate dallo Stato. - Sanzioni

11.Cosa succede se si dichiara il falso?
Le persone ammesse al patrocinio possono essere sottoposte al controllo della guardia di finanza, anche tramite indagini presso le banche e le agenzie di finanziamento. Le dichiarazioni false od omissive e la mancata comunicazione degli aumenti di reddito sono punite con la pena della reclusione in carcere da 1 a 6 anni e 8 mesi di reclusione in carcere e con la multa da 309,87 a 1.549,37 euro, oltre al pagamento di tutte le somme corrisposte dallo Stato.


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