Nuova pagina 1

 

 

 

 

 

Menù rapido al Forum

RIAPRE IL CENTRO ANTIVIOLENZA ADID

 
 
Pagina precedente | 1 | Pagina successiva
Stampa | Notifica email    
Autore

SE SUBISCI VIOLENZA

Ultimo Aggiornamento: 23/11/2006 19:44
23/11/2006 19:44
 
Modifica
 
Quota
Post: 4.466
Post: 827
Registrato il: 10/03/2006
Sesso: Maschile
Moderatore Forum Antiviolenza
Utente Senior
OFFLINE
SE SUBISCI VIOLENZA CHE FARE?

La violenza contro le donne: cos'è? La violenza contro le donne è un fenomeno che coinvolge donne di ogni estrazione sociale e di ogni livello culturale, provoca danni fisici e gravi conseguenze sulla salute mentale.
Comunemente si crede che la violenza sia solo di tipo fisico ma in realtà la violenza può manifestarsi in diversi modi, può assumere varie forme, può essere oltre che fisica, sessuale, psicologica ed economica o manifestarsi come stalking(persecuzione).
È un fenomeno che si manifesta soprattutto all'interno della relazione di coppia, nella famiglia, all'interno di rapporti che dovrebbero basarsi sulla fiducia, sull'amore e che dovrebbero rappresentare luoghi di protezione.
Proprio per questo della violenza contro le donne non si parla, né in famiglia, né tra amici, né a scuola, emergono solo gli episodi più drammatici ed esasperati attraverso i giornali.
Le cronache, nei casi di omicidio compiuto su donne, fanno pensare a casi eccezionali, poco diffusi, da imputare alla gelosia, alla follia e talvolta alla passione, non identificano queste situazioni come violenza verso le donne.

Nominare la violenza, riconoscerla ed identificarla è il primo passo da compiere per uscire da una relazione violenta, per interrompere un rapporto violento. Le donne che subiscono violenza si sentono confuse, insicure, provano vergogna ed al tempo stesso dolore per la situazione che vivono.

La lettura che segue ha lo scopo di chiarire la confusione nei pensieri e nei sentimenti, che si possono provare e di dare parola alla sofferenza ed al dolore.



Se subisci:

VIOLENZA DEL TUO PARTNER

Quando hai conosciuto il tuo partner ti sei perdutamente innamorata, pensavi che la vostra storia d'amore sarebbe durata per sempre.
Poi qualcosa ha cominciato a turbare i vostri momenti felici: una lite violenta, un insulto, un'offesa, le continue critiche davanti agli amici, uno schiaffo, un livido.

Ci sono momenti in cui ti senti confusa, insicura, non capisci cosa sta succedendo, provi vergogna, non sai con chi parlare dei tuoi problemi, anzi forse pensi che esageri e che in fondo va tutto bene, che lui è così irascibile solo perché è molto stanco per il lavoro o perché ha problemi con la sua famiglia d'origine.

RICONOSCERE LA VIOLENZA

Succede sempre più spesso che...

- il tuo partner critica continuamente il tuo modo di parlare, di muoverti, di vestire
- ti critica anche davanti ai/lle figli/e
- ti rimprovera davanti agli amici per quello che dici o per come ti comporti
- ti chiede di cambiare il tuo aspetto fisico per compiacerlo
- non ti permette di telefonare e/o di vedere i tuoi familiari
- non ti permette di uscire da sola o con le tue amiche
- ti segue
- controlla le tue telefonate e i tuoi sms
- ti accusa di non essere una buona madre
- ti accusa di non essere una buona moglie
- minaccia di non farti vedere più i tuoi figli
- minaccia di ucciderti
- minaccia di uccidersi se non acconsenti a fare ciò che vuole

...QUESTA È VIOLENZA PSICOLOGICA


Succede sempre più spesso che:

- ti picchia
- ti spinge
- distrugge i tuoi oggetti
- ti tira contro gli oggetti
- ti impedisce di uscire
- ti priva del sonno
- ti priva del cibo
- ti priva delle cure mediche
- ti sputa addosso
- ti chiude a chiave dentro una stanza o dentro casa

...QUESTA È VIOLENZA FISICA


Succede sempre più spesso che:

- non di dà soldi per le spese familiari
- non condivide con te le decisioni relative al bilancio familiare
- ti costringe a consegnargli tutto il tuo stipendio
- controlla i tuoi estratti conto o sequestra il tuo bancomat
- controlla gli scontrini della spesa che fai e ti perquisisce la borsa
- ti costringe a chiedergli i soldi ogni volta che ne hai bisogno
- pretende di usare per la famiglia tutto il tuo stipendio tenendo il proprio per sé
- pretende che tu ti licenzi dal lavoro

...QUESTA È VIOLENZA ECONOMICA


Succede sempre più spesso che:

- ti insulta o ti umilia durante un rapporto sessuale
- ti costringe ad avere rapporti sessuali con lui
- ti costringe ad avere rapporti sessuali con altri
- ti obbliga a guardare ed a ripetere delle scene pornografiche

...QUESTA È VIOLENZA SESSUALE


COSA DEVI SAPERE

Se pensi che...:

>non dici mai la cosa giusta
>non sei abbastanza comprensiva e sensibile
>lui cambierà
>è stressato e nervoso a causa del lavoro
>non sei abbastanza paziente con lui
>è colpa tua se si arrabbia
>se è così geloso vuol dire che ti ama...

Devi sapere che:

>La confusione che provi è determinata dal fatto che lui si contraddice continuamente, ad esempio ti picchia e poi ti dice che ti ama... ma l'amore non ha nulla a che fare con la violenza;
>la violenza, in tutte le sue forme (fisica, sessuale, psicologica o economica), non ha niente a che vedere con l'amore è un reato.
>Per questo motivo è necessario che tu ne parli e chieda aiuto senza avere paura di non essere creduta o di vergognarti per quello che ti sta accadendo;
>Il tuo amore e la tua pazienza non può cambiarlo, lui con il tempo diventerà più violento; è lui che ha bisogno di aiuto e se vuole davvero cambiare può chiedere un sostegno;
>Non devi assolutamente vergognarti del suo problema, non è colpa tua se lui è violento;
>Non avere paura di rivolgerti alle assistenti sociale della tua città per timore che allontanino i tuoi figli, non è assolutamente vero, al contrario ti aiuteranno a tutelare meglio i bambini e/o le bambine;
>Per i bambini e le bambine assistere alle continue scene di violenza tra i genitori e vivere in un clima di continua tensione provoca un grave trauma, senza trascurare il fatto che essendo presenti, rischiano comunque anche loro di venire feriti. E' molto meglio per i/le tuoi/tue figli/e crescere con una madre sola ma serena;
>quando ti dice che non sei una buona madre o una buona moglie, sta tentando di ferirti o comunque di screditarti;
la gestione economica della casa e le spese per i/le figli/e sono responsabilità di entrambi, anche se non hai una tua indipendenza economica, hai il diritto di contribuire alla decisione riguardo le spese familiari;
>Ricorda che non è amore se, nonostante il tuo rifiuto, lui prova a costringerti ad avere un rapporto sessuale, con la forza o con il ricatto psicologico.

Ricorda che quanto più lui mette in atto questi comportamenti tanto più la tua incolumità è a rischio:

- è violento con te anche fuori casa e lo è anche nei confronti dei/lle bambini/e,
- è violento anche nei confronti di altri,
- ha minacciato di ucciderti e/o di suicidarsi,
- fa uso di droghe,
- possiede delle armi,
- ha minacciato anche i/le tuoi/tue parenti e/o amici/che,
- ti ha usato violenza mentre eri incinta,
- gli episodi violenti sono aumentati di frequenza o gravità,
- ti ha pedinato e/o molestato anche se siete già separati.


COSA PUOI FARE

E' importante per te chiedere subito aiuto.
E' sicuramente difficile e doloroso parlare del tuo problema e forse hai timore di non essere capita o creduta, ma è necessario per te fidarti di qualcuno/a che abbia delle competenze specifiche e sappia fornirti l'aiuto più adatto.
Esistono Centri antiviolenza in ogni regione: lì potrai trovare delle donne professioniste che sapranno ascoltarti e garantirti accoglienza, assistenza legale, psicologica di cui necessiti.
Se non sai come fare a trovarli, puoi sempre rivolgerti al Servizio sociale del tuo quartiere/comune o chiamare il numero gratuito di pubblica utilità, attivo 24 ore su 24, Antiviolenza Donna 1522 del Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Quando la sua violenza ti procura ferite, lividi o segni recarti sempre al Pronto Soccorso e fatti rilasciare un referto medico in cui si specifichi l'autore della violenza.
Potrai decidere tu se e quando usarlo, il referto è una prova preziosa di quanto hai subito se vorrai sporgere denuncia in futuro.

E' necessario adottare un piano di sicurezza da mettere in atto non appena ti senti in pericolo, per garantirti la fuga da casa il più velocemente possibile:

- tieni sempre a portata di mano una valigetta con dei vestiti,
- ricordati dei farmaci e delle ricette mediche
- verifica se hai qualcuno che ti possa ospitare in caso di emergenza (un'amica o parente),
- ricordati di portare il cellulare e l'elenco dei numeri che ritieni utili in caso di allontanamento improvviso da casa.
- procurati una copia delle chiavi di casa e della macchina
- assicurati di avere con te i tuoi documenti (doc. di identità , codice fiscale, permesso di soggiorno, patente e libretto della macchina, documenti legali, assicurazione), e quelli dei/lle figli/e
- non dimenticare di portare dei soldi oppure il bancomat o la carta di credito
- In qualunque caso, quando noti nel tuo partner le prime manifestazioni di un cambiamento d'umore e scorgi segnali di pericolo puoi chiamare il numero di pubblica utilità Antiviolenza Donna 1522, la telefonata è gratuita anche da cellulare e le operatrici penseranno a inviare a casa tua una volante dei carabinieri o della polizia della tua città.
- Puoi anche chiamare direttamente il 112 o il 113 per far intervenire le Forze dell'Ordine.
- Gli agenti interverranno per allontanare e/o calmare il tuo partner, sceglierai tu, in un secondo momento se fare denuncia, perché la violenza intrafamiliare è un reato perseguibile dalla legge in tutte le sue forme.


VIOLENZA DA PARTE DI UN TUO FAMILIARE (PADRE, MADRE, FRATELLO, ETC)

In casa tua vivi una situazione di violenza e/o di maltrattamento, liti, schiaffi, urla...
La tua speranza è quella di fuggire, un giorno, per costruire fuori da quelle mura una serenità mai vissuta.
Ma ti senti confusa, a volte pensi di essere tu quella "sbagliata", di pretendere troppo e che i tuoi genitori, o comunque i tuoi familiari, in fondo si preoccupano per te e desiderano il tuo bene.



RICONOSCI LA VIOLENZA

Succede sempre più spesso che...

- ti svaluta costantemente
- ti impedisce di frequentare le tue amiche o gli amici
- critica continuamente tutto ciò che fai o dici
- controlla le telefonate o i tuoi sms
- ti umilia davanti agli estranei
- critica il tuo aspetto
- ti ricorda che sei solo "una bocca in più da sfamare"
- ti dice che sei pazza
- minaccia di ucciderti

...QUESTA È VIOLENZA PSICOLOGICA


Succede sempre più spesso che...

- ti picchia
- ti priva delle cure mediche
- ti chiude a chiave in casa o in una stanza
- ti priva del sonno
- ti priva del cibo
- rompe i tuoi oggetti

...QUESTA È VIOLENZA FISICA


Succede sempre più spesso che...

- ti impedisce di lavorare
- non ti dà soldi
- ti chiede di licenziarti
- ti sequestra lo stipendio
- vende i tuoi oggetti preziosi

...QUESTA È VIOLENZA ECONOMICA


Succede sempre più spesso che...

- entra in bagno quando ci sei tu e/o non vuole che tu chiuda a chiave la porta
- ti vuole guardare mentre ti spogli o ti vesti
- ti accarezza in un modo che non ti piace
- ti mostra materiale pornografico
- ti costringe ad assistere a rapporti sessuali

...QUESTA È VIOLENZA SESSUALE


COSA DEVI SAPERE

Se pensi che...

>fa queste cose perché ti vuole bene
>tu sei stupida e lui o lei cercano solo di proteggerti
>hai sempre torto
>non hai nessun diritto perché non lavori
>è comunque la tua famiglia
>sono fatti privati e nessuno ti può aiutare
>nessuno ti crederebbe

Devi sapere che:

- Qualunque cosa tu possa avere detto o fatto, nulla giustifica la violenza. Anche se è tuo padre (madre, fratello etc.) non ha diritto di maltrattarti.
- La colpa non è tua, c'è qualcosa che non va nella tua famiglia.
- Non devi tenere la sofferenza chiusa dentro di te, parlane con un'amica, o con un familiare di cui ti fidi, e chiedile/gli di aiutarti ad uscire da questa situazione, anche accompagnandoti presso il servizio sociale o un centro antiviolenza della tua città.


COSA PUOI FARE

E' importante per te chiedere subito aiuto.
E' sicuramente difficile e doloroso parlare del tuo problema e forse hai timore di non essere capita o creduta, ma è necessario per te fidarti di qualcuno/a che abbia delle competenze specifiche e sappia fornirti l'aiuto più adatto.
Esistono Centri antiviolenza in ogni regione: lì potrai trovare delle donne professioniste che sapranno ascoltarti e garantirti accoglienza, assistenza legale, psicologica di cui necessiti. Se non sai come fare a trovarli, puoi sempre rivolgerti al Servizio sociale del tuo quartiere/comune o chiamare il numero gratuito di pubblica utilità, attivo 24 ore su 24, Antiviolenza Donna 1522 del Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Se sei minorenne puoi chiamare il 114 (Emergenza Infanzia) e chiedere aiuto per te e/o per i/le tuoi/tue fratelli/sorelle più piccoli/e.

Quando la sua violenza ti procura ferite, lividi o segni recarti sempre al Pronto Soccorso e fatti rilasciare un referto medico in cui si specifichi l'autore della violenza.
Potrai decidere tu se e quando usarlo, il referto è una prova preziosa di quanto hai subito se vorrai sporgere denuncia in futuro.

E' necessario adottare un piano di sicurezza da mettere in atto non appena ti senti in pericolo, per garantirti la fuga da casa il più velocemente possibile:

- tieni sempre a portata di mano una valigetta con dei vestiti,
- ricordati dei farmaci e delle ricette mediche
- assicurati di avere con te i tuoi documenti e dei soldi (bancomat o carta di credito),
- verifica se hai qualcuno che ti possa ospitare in caso di emergenza (un'amica o parente),
- ricordati di portare il cellulare e l'elenco dei numeri che ritieni utili in caso di allontanamento improvviso da casa.
- In qualunque caso, quando noti le prime manifestazioni di un cambiamento d'umore e scorgi segnali di pericolo chiama il numero del servizio Antiviolenza Donna 1522, la telefonata è gratuita anche da cellulare e le operatrici penseranno a inviare a casa tua una volante dei carabinieri o della polizia della tua città.
- Puoi anche chiamare direttamente il 112 o il 113 per far intervenire le Forze dell'Ordine.
- Gli agenti interverranno per allontanare e/o calmare il tuo familiare, sceglierai tu, in un secondo momento se fare denuncia, perché la violenza intrafamiliare è un reato perseguibile dalla legge in tutte le sue forme.



SE SUBISCI VIOLENZA DA PARTE DI ESTRANEI

VIOLENZA SESSUALE

>Se hai subito una aggressione sessuale;
>Se ti senti in colpa per non essere stata in grado di difenderti;
>Se stai pensando che è meglio non parlarne perché potresti non essere creduta...

Devi sapere che:

- Soltanto tu puoi decidere quando e con chi avere rapporti sessuali; chiunque, con violenza o minaccia o abusando della sua autorità ti costringe a compiere o subire atti sessuali commette un reato punito dalla legge italiana, e come tale andrebbe denunciato.
- Solo il tuo aggressore è responsabile per la violenza che hai subito; non devi sentirti in colpa per non essere stata capace di evitarla.
- Solo tu puoi decidere se denunciare l'aggressore; hai comunque sei mesi di tempo per denunciare l'accaduto

Cosa puoi fare subito:

- Chiamare il 113 e farti accompagnare immediatamente al Pronto Soccorso
- Puoi chiamare il numero di pubblica utilità 1522 - Antiviolenza Donna. La telefonata è gratuita anche da cellulare, le operatrici potrebbero inviarti, su tuo consenso, una pattuglia delle forze dell'ordine sul posto così che gli agenti possano accompagnarti al Pronto Soccorso più vicino o al Pronto Soccorso specializzato per le violenze sessuali, se presente nella tua città. In caso tu non voglia rivolgerti alle forze dell'ordine le operatrici telefoniche possono darti utili consigli.
- Se non ti senti di chiamare le forze dell'ordine, allora è importante che chiami un'amica o qualcuno di cui ti fidi per farti accompagnare al Pronto Soccorso; è indispensabile che ti lasci visitare perché potresti avere lesioni o infezioni interne che vanno subito curate.
- Anche se ti senti "sporca" è importante che non ti lavi perché potrebbero andare perdute prove preziose per individuare il tuo aggressore.
- Se vuoi cambiarti i vestiti prima della visita, conserva i tuoi indumenti senza lavarli, perché potrebbero servirti nel caso decidessi di sporgere denuncia.

Cosa puoi fare se è passato qualche giorno:

- Se subito dopo l'aggressione, hai provato vergogna o paura e non ti sei recata al Pronto Soccorso, devi sapere che sei ancora in tempo per farlo; infatti potresti avere delle lesioni che vanno subito curate e repertate. E' importante che tu conservi il referto medico con cura, ti servirà nel caso vorrai sporgere denuncia.
- Potresti accusare insonnia, depressione, ansia o irritabilità. Sono delle reazioni normali dovute al trauma subito. Sappi che puoi rivolgerti con fiducia al Consultorio del tuo quartiere oppure al Centro antiviolenza della tua città: lì troverai delle professioniste che possono ascoltarti ed aiutarti.

Cosa puoi fare se sono passati dei mesi o degli anni:

- E' normale che tu, nonostante sia passato del tempo dalla violenza subita, abbia ancora sintomi di ansia, irritabilità, insonnia, o che tu abbia incubi notturni, difficoltà di concentrazione ed il tuo pensiero torni spesso a quanto ti è accaduto. Questa è una vera e propria sindrome psicologica causata dalla violenza; se non ne hai parlato con nessuno devi rivolgerti a qualcuno che possa ascoltarti e di cui ti fidi e/o ad un Centro antiviolenza o ad una psicologa che possa aiutarti a superare il trauma.


STALKING

Cos'è?

Con la parola stalking (intraducibile in italiano) si intendono una serie di comportamenti di persecuzione protratti nel tempo atti a danneggiare la vittima e a farla sentire costantemente in uno stato di paura e pericolo.

Se ti succede che qualcuno:

- ti segue quasi quotidianamente per strada;
- ti telefona in continuazione, anche di notte, minacciandoti o proponendoti oscenità;
- danneggia la tua auto;
- ti manda sms insultanti;
- lascia scritte o biglietti infamanti nei luoghi che frequenti;
- minaccia i tuoi amici e le tue amiche;
- minaccia il tuo datore di lavoro o le tue colleghe;

...QUESTO È STALKING


Devi sapere che:

> Anche se a tenerti in questo stato di tensione è il tuo ex marito o ex fidanzato, lui non ha nessun diritto di perseguitarti.
> Non esiste in Italia il reato specifico di stalking, ma è bene che tu ti rivolga sempre alle Forze dell'Ordine chiedendo protezione

Cosa puoi fare:

- In tutti i casi devi assolutamente recarti presso un Commissariato e sporgere denuncia perché potrebbe trattarsi di una situazione molto rischiosa.
- Nel caso delle telefonate, oltre a rivolgerti alle Forze dell'Ordine, è opportuno tu attivi una segreteria telefonica con una voce maschile sulla tua linea sia per filtrare le telefonate, scoraggiando così il molestatore, che per registrarle e poterle utilizzare in seguito come prove.
- Puoi anche rivolgerti ad un Centro antiviolenza della tua città dove troverai delle professioniste che sapranno aiutarti.
Questo tipo di attacchi può creare uno stato di tensione e stress tale da dare vita ad una reazione psicologica; non sottovalutare tutto questo, rivolgiti con fiducia ad una psicologa del consultorio o del servizio di psicologia della tua città.


MOBBING

Cos'è?

Per definizione il mobbing è un clima di continue violenze realizzate nell'ambito lavorativo con lo scopo di escludere la vittima dall'ambiente di lavoro, portandola all'esasperazione e, in certi casi, al volontario allontanamento. Si instaura contro la vittima una forma di terrore psicologico costituito da comportamenti aggressivi e umilianti da parte di superiori e colleghi.


Se ti succede che:

- Vieni sempre rimproverata;
- Ti si urla contro;
- Vieni isolata;
- Vengono diffuse maldicenze sul tuo conto personale e professionale;
- Non vieni mai ascoltata, o, peggio, sei costantemente ridicolizzata;
- Vieni discriminata rispetto a tuoi colleghi con uguale profilo professionale;
- Le tue azioni sono ossessivamente controllate e sottoposte a giudizio;
- Ricevi avances sessuali o molestie sessuali;
- Sei sempre bersaglio di battute umilianti e/o a sfondo sessuale;

...QUESTO È MOBBING


Devi sapere che:

> L'azione mobizzante culmina nell'isolamento della vittima che può cadere in depressione o manifestare disturbi d'ansia.
> Non di rado il mobbing è collegato alla discriminazione sessuale, agito cioè contro il personale femminile, e, per questo, contempla anche le molestie sessuali.
> Sovente la molestia è collegata ad un clima di intimidazione o, addirittura, di ricatto e minacce.
> In tutti i casi è possibile ricorrere al diritto penale, quando si realizzino comportamenti di molestie sessuali, o invocare le norme di diritto del lavoro che possono offrirti tutela quando la molestia si colleghi ad atti discriminatori e ricattatori.

Cosa puoi fare:

> Purtroppo non è riconosciuto in Italia il reato di mobbing, ma si può fare riferimento all'articolo 2087 del codice civile che prescrive al datore di lavoro il dovere di tutelare l'integrità psico-fisica dei propri dipendenti: in tal senso il datore di lavoro deve adottare delle misure atte a vietare i comportamenti che ledono i diritti delle lavoratrici.
> Se sei vittima di mobbing non devi chiuderti in te stessa e continuare a subire; puoi, dunque, rivolgerti:

- alla Consigliera di Parità presente nel Consiglio Regionale (anche se non in tutte le Regioni)
- al Giudice del Lavoro
- Organizzazioni Sindacali
- Inoltre sarà bene che cerchi nella guida telefonica della tua città l'indirizzo dello Sportello Antimobbing che potrà darti l'assistenza specifica per il tuo caso.



LEGGI CHE TUTELANO LE DONNE ED ALTRE INFORMAZIONI LEGALI

Alcuni pregiudizi delle donne

NON È VERO CHE se non ci sono testimoni ai maltrattamenti che subisci in famiglia non puoi procedere ad una denuncia; spesso le violenze che avvengono all'interno delle mura domestiche non hanno testimoni ma non per questo gli autori di questi reati rimangono impuniti
NON è VERO CHE se dei tuoi familiari (spesso i tuoi figli/e) sono presenti durante i maltrattamenti non possano in quanto tali testimoniare in un processo penale; non ci sono norme che vietano ai parenti di testimoniare o che rendano "invalida" o "inattendibile" la loro dichiarazione
NON è VERO CHE se quereli o denunci tuo marito o il tuo compagno per maltrattamento o violenza la conseguenza è l'allontanamento dei figli/e ad opera del Tribunale per i Minorenni
NON è VERO CHE se il tuo partner viene condannato a seguito di una tua denuncia i vostri figli non potranno accedere a concorsi pubblici
NON è VERO CHE l'abuso sessuale da parte del partner non è reato, non lo devi sopportare in quanto dovere coniugale

LA SEPARAZIONE PERSONALE

Il nostro ordinamento giuridico prevede due diversi tipi di separazione:

SEPARAZIONE CONSENSUALE: si procede a tale tipo di separazione quando vi sia l'accordo dei coniugi su:

- assegnazione della casa familiare;
diritto al mantenimento;
- affidamento dei figli minori e diritto di visita dell'altro coniuge (quando, per quanto tempo ecc.)

La procedura prevede:

- la presentazione del ricorso al Tribunale civile competente che fissa la data dell'udienza di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale per il tentativo obbligatorio di conciliazione;
- nel caso di esito negativo del tentativo di conciliazione, quando i coniugi confermino la loro decisione di separarsi, la rimessione della causa al Collegio da parte del Presidente per l'omologazione (controllo sulle condizioni della separazione stabilite dai coniugi e successivo decreto);
- l'emissione del decreto di omologazione della separazione con conseguente dichiarazione di separazione legale

SEPARAZIONE GIUDIZIALE: si procede a tale tipo di separazione quando uno dei coniugi presenti un ricorso contro l'altro, indicando le ragioni della richiesta di separazione e le responsabilità dell'altro nel fallimento del progetto matrimoniale. In tali casi si chiede che il Tribunale decida su :

- l'assegnazione della casa familiare;
- l'affidamento dei figli minori e diritto di visita dell'altro coniuge;
- la determinazione dell'importo dell'assegno di mantenimento per il coniuge che non percepisca redditi e per i figli.

La procedura prevede:

- la presentazione del ricorso al Tribunale civile competente (foro del convenuto ossia Tribunale del luogo ove risiede il coniuge contro cui si presenta il ricorso) che fissa l'udienza di comparizione davanti al Presidente del Tribunale per il tentativo obbligatorio di conciliazione;
- nel caso di esito negativo della conciliazione, l'emissione da parte del Presidente di un'ordinanza contenente i provvedimenti temporanei ed urgenti relativi all'assegnazione della casa familiare, l'affidamento dei figli minori, la regolamentazione del diritto di visita del genitore non affidatario, la determinazione dell'assegno di mantenimento per il coniuge e i figli. Questi provvedimenti sono temporanei e diverranno definitivi al termine della causa che viene rinviata dal Presidente al Giudice Istruttore.

È sempre importante ricordare alle donne che in entrambi i tipi di separazione: dalla data dell'udienza davanti al Presidente del Tribunale decorre il termine di tre anni per la presentazione della domanda di divorzio. Se dopo la separazione legale, i coniugi tornano a convivere nella stessa abitazione la separazione stessa decade ed in caso di nuova crisi coniugale occorrerà presentare ex novo un ricorso per la separazione personale.


IL DIVORZIO

Il divorzio comporta la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Dopo tre anni dall'udienza di comparizione davanti al Presidente del Tribunale a cui si è presentato il ricorso per la separazione consensuale o quello per la giudiziale, e solo nel caso in cui i coniugi non abbiano ripreso la convivenza, si può presentare il ricorso per il divorzio nelle seguenti forme.

CONGIUNTO: nel caso in cui ci sia accordo tra i coniugi sul diritto all'abitazione, il mantenimento, l'affidamento dei figli minori e il diritto di visita del coniuge non affidatario.

GIUDIZIALE: nel caso in cui sia uno dei coniugi a presentare il ricorso e non vi sia accordo dell'altro sui diritti sopra menzionati (abitazione, figli, mantenimento ecc..); si chiede quindi che sia il Tribunale a pronunciarsi sulla regolamentazione definitiva dei rapporti patrimoniali tra i coniugi e tra questi ed i figli.

È sempre importante ricordare alle donne che:
i coniugi possono rivolgersi, successivamente alla separazione consensuale o giudiziale o al divorzio congiunto o giudiziale, all'Autorità Giudiziaria per chiedere la modifica della condizioni precedentemente stabilite, quando siano cambiate le situazioni di fatto che le avevano determinate (es: perdita del lavoro proprio o del coniuge, vicende personali dei figli ecc..).

Si consiglia comunque nel momento in cui si decida di intraprendere un procedimento di separazione, divorzio o modifica delle condizioni in essi contenute, di rivolgersi ad un proprio legale per chiedere consiglio ed assistenza e non accontentarsi di un unico legale (quello del marito o ex marito) anche in caso di procedimenti consensuali


L'ASSEGNO DI MANTENIMENTO

È sempre importante ricordare alle donne che:
è sempre consigliabile rivolgersi ad un legale per chiedere consiglio ed assistenza nel momento in cui si decida di intraprendere un procedimento che riguardi il mancato adempimento dell'obbligo di versamento dell'assegno di mantenimento.


L'ASSEGNAZIONE GRATUITA DI UN AVVOCATO
( PATROCINIO A SPESE DELLO STATO PER LE CAUSE CIVILI D.P.R. 30 MAGGIO 2002 N. 115)


L'ammissione al gratuito patrocinio ha luogo nei giudizi civili quando lo stato di indigenza dell'interessata/o non consenta di far fronte alle spese legali di un eventuale giudizio; (es: ricorso per separazione consensuale o giudiziale, divorzio congiunto o giudiziale, richiesta di revisione delle condizioni precedentemente stabilite, ecc.).
Può essere ammessa/o al patrocinio chi sia titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a Euro 9.296,22; tale reddito è costituito, se l'interessata/o convive con altri familiari, dalla somma dei loro redditi personali conseguiti nel medesimo periodo, ma in questo caso i limiti di reddito sono elevati di Euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.
Viceversa si tiene conto del solo reddito della richiedente nei processi in cui i suoi interessi siano in conflitto con quelli di altri componenti il nucleo familiare con lei conviventi (es: se la donna ha un reddito di 5.000,00 Euro l'anno ed il marito di 6.000,00 Euro ma la donna vuole intraprendere un giudizio di separazione personale, allora pur essendo loro conviventi, essendo i loro interessi in conflitto, nel calcolo del reddito totale non si terrà conto di quello del coniuge).

Cosa bisogna fare per l'assegnazione dell'avvocato: bisogna presentare una istanza contenente le generalità del richiedente e dei familiari con lui conviventi, i codici fiscali di tutti e corredata da un'autocertificazione attestante le condizioni di reddito richieste ai fini della concessione del beneficio, con la specificazione del reddito complessivo di tutti i componenti il nucleo familiare.
L'istanza deve essere presentata presso l'Ufficio del Gratuito Patrocinio che ha sede presso il Tribunale Ordinario.
Tale istanza deve essere presentata nel Tribunale di competenza della residenza della controparte (ad es. se la controparte è il coniuge in un giudizio di separazione ed il marito è residente a Bergamo bisogna si presenta al Tribunale di Bergamo).

Condizioni per l'ammissione al beneficio: l'impegno a comunicare entro 30 giorni dalla scadenza del termine di un anno le eventuali variazioni dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente e rilevanti ai fini della concessione del beneficio.


IL RUOLO DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI

Il Tribunale per i Minorenni è competente ad intervenire nei seguenti casi:

controllo sulla potestà esercitata dai genitori uniti in matrimonio;
tutela dei minori (se richiesto e necessario) sulla regolamentazione del diritto di visita nell'ipotesi di separazione solo di fatto dei genitori uniti in matrimonio (prima di adire l'Autorità Giudiziaria per il procedimento di separazione legale);
regolamentazione della potestà, dell'affidamento e degli incontri tra i minori ed i genitori non uniti in matrimonio (filiazione naturale);
procedimento di Affidamento Familiare (L. 184/1983);
procedimento di adozione nazionale ed internazionale.
Il Tribunale per i Minorenni non è competente in materia patrimoniale e di mantenimento dei minori.
Il Tribunale per i Minorenni si avvale dei servizi presenti nel territorio per le indagini sulla situazione familiare del minore oggetto dell'intervento.

È sempre importante ricordare alle donne che:
è comunque bene rivolgersi al Tribunale dei minorenni allorquando si è costrette ad allontanarsi dalla casa coniugale per garantite l'incolumità fisica e psichica propria e dei figli minori così che possano essere adottati provvedimenti di tutela dei minori e disposizioni (divieto di vista del coniuge maltrattante ad es.) in attesa di provvedimenti definitivi.


VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE
(ART. 570 CODICE PENALE)


Questa norma punisce "chiunque", abbandonando il domicilio domestico o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà dei genitori o alla qualità di coniuge".
- SANZIONE: la pena è della reclusione fino ad un anno o la multa da Euro 103 a Euro 1.032" queste pene si applicano congiuntamente se le persone offese sono i figli minorenni o il coniuge non legalmente separato per sua colpa.
- PROCEDIBILITÀ: a querela di parte; tuttavia se la condotta si concretizza nel "malversare o dilapidare i beni dei figli minori o del coniuge o nel far mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti minori o inabili al lavoro" il reato è procedibile d'ufficio.

NORME CONTRO LA VIOLENZA NELLE RELAZIONI FAMILIARI
(Legge 4 aprile 2001 n. 154)


Si tratta di una nuova legge che prevede una misura coercitiva che prescrive all'indagato, che abbia tenuto condotte violente nei confronti del coniuge o di altro convivente (maltrattamento in famiglia, lesioni, percosse ecc..), di lasciare immediatamente il domicilio domestico, ovvero di non farvi rientro, e di non accedervi senza autorizzazione del Giudice (il quale se ciò si renda necessario, potrà prescrivere particolari modalità di ingresso).
Oltre a questa misura "principale" può essere prevista quella accessoria del divieto per l'indagato di avvicinarsi a determinati luoghi, normalmente frequentati dalla donna, quali la dimora della propria famiglia d'origine o dei prossimi congiunti, il luogo di lavoro ovvero la scuola frequentata dai figli.
Il Giudice inoltre, su richiesta del Pubblico Ministero, può applicare all'indagato anche una misura patrimoniale provvisoria (destinata a perdere efficacia se interviene un'ordinanza del giudice civile in tema di separazione o altro provvedimento del giudice civile che regoli comunque i rapporti economico-patrimoniali dei coniugi, ovvero il mantenimento dei figli); la prescrizione consiste nell'obbligo di versare periodicamente un assegno di mantenimento per quei componenti della famiglia che a seguito dell'allontanamento da casa dell'indagato, restino privi di mezzi di sostentamento; spesso infatti le persone accusate di condotte violente all'interno della famiglia sono al contempo la loro unica fonte di reddito; in questi casi il giudice, se possibile, può stabilire che l'assegno venga detratto dallo stipendio dell'indagato e direttamente versato nelle mani dell'altro coniuge, convivente o familiare vittima della violenza.


NORMA CONTRO IL MALTRATTAMENTO IN FAMIGLIA O VERSO I FANCIULLI
(ART. 572 CODICE PENALE)


Questa norma punisce "chiunque" maltratta una persona della famiglia, o un minore degli anni quattordici, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte".
Il reato si configura quando vi sia una continuità di condotte (in un lungo periodo molteplici atti di vessazione, umiliazione, aggressione fisica ecc..) che causano sofferenze fisiche e morali ad uno o più componenti della famiglia. Se tale continuità temporale non ricorre, pur non potendosi ipotizzare il reato di maltrattamento potranno comunque ravvisarsi singole fattispecie di reato quali le lesioni, le ingiurie, le percosse, la violenza privata, ecc...
SANZIONE: la pena è della reclusione da uno a cinque anni; la pena è aumentata a seconda che dalla condotta derivino lesioni gravi, gravissime o la morte.
PROCEDIBILITÀ: d'ufficio.


N.B.
Quando si è vittime di episodi di aggressione ad opera di un familiare é bene farsi refertare dal medico o presso un Pronto Soccorso, anche se non si voglia denunciare questo singolo episodio; laddove dovessero verificarsi in futuro altri fatti analoghi, il referto servirà per dimostrare la continuità nel tempo degli atti al fine di configurare il reato di maltrattamento piuttosto che quello di lesioni o percosse.


LA LEGGE CONTRO LA VIOLENZA SESSUALE

Con la legge n. 66 del 15 febbraio 1996 è stata approvata la riforma dei reati in materia di violenza sessuale; la prima significativa innovazione riguarda l'inserimento dei predetti reati tra i delitti contro la persona, ed in particolare contro la sua libertà e non più tra quelli contro la morale pubblica e il buon costume.

L'art. 609 bis del codice penale definisce la "violenza sessuale" e punisce "chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali", o "chi induce taluno (a fare ciò)
1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;
2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona".
Sanzioni: la pena è della reclusione da 5 a 10 anni; nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.
La pena è da 6 a 12 anni se il reato è commesso:

nei confronti di persona minore di quattordici anni;
con l'uso di armi, sostanze alcoliche, narcotiche, ecc...;
da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;
su persona limitata nella libertà personale;
nei confronti di persona che non ha compiuto i sedici anni, della quale l'abusante sia ascendente, genitore, anche adottivo, tutore;
La pena è da 7 a 14 anni se il reato è commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni 10.
Procedibilità: a querela della persona offesa entro sei mesi dall'accaduto; una volta presentata non è più revocabile.
Tuttavia si procede d'ufficio:

se la violenza è commessa in danno di persona minore degli anni 18;
se il fatto è commesso dall'ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza o custodia o che abbia con esso una relazione di convivenza;
se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni;
se il fatto è connesso con un altro delitto per il quale deve procedersi d'ufficio;
se l'atto sessuale (quindi in caso non di violenza sessuale) è consumato con persona minore degli anni 10;
nelle ipotesi di violenza sessuale di gruppo cioè commessa da due o più persone.
L'art. 609 quinques c.p. definisce la "corruzione di minorenne" e punisce chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni 14 al fine di farla assistere.
SANZIONI: reclusione da 6 mesi a tre anni.
PROCEDIBILITÀ: d'ufficio.

VIOLENZA SESSUALE CONTRO MINORI

L'art. 609 quater c.p. come modificato dalla legge n. 38 del 2006 definisce la fattispecie degli "atti sessuali con minorenne" e punisce chiunque senza uso di violenza o minaccia ecc.. compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:

non ha compiuto gli anni 14;
non ha compiuto gli anni 16, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza.
Al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 609 bis, l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, o il tutore, che con abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni.
Non é punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 609 bis c.p. (violenza sessuale..), compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni 13, se la differenza di età tra i soggetti non é superiore a tre anni.
Sanzione: reclusione da 5 a 10 anni; nei casi di minore gravità la pena è diminuita fino a due terzi; viceversa la pena è della reclusione da 7 a 14 anni se il reato è commesso nei confronti di un minore che non ha compiuto gli anni 10.
Si osservi che le pene stabilite sono le stesse previste per le fattispecie di abuso sessuale; in sostanza il trattamento sanzionatorio assimila le ipotesi di mancanza di consenso (violenza, minaccia, ricatto) ad un consenso evidentemente "viziato" dalla immaturità psicologica del minore che abbia meno di 14 anni, o 16 anni, o 18 anni e si relazioni sessualmente con un "adulto" (c.d. "violenza sessuale presunta").
D'altra parte il legislatore ha riconosciuto la "libertà" sessuale ed il diritto all'affettività del minorenne che abbia già compiuto i tredici anni e che (evidentemente fuori dalle ipotesi di violenza) presti il consenso al rapporto sessuale con altro minorenne.
Competenza: per i reati di violenza sessuale, anche in danno di minori, la competenza è del Tribunale in composizione collegiale.
Procedibilità: come già osservato la procedibilità è a querela di parte, entro sei mesi dal fatto ed è irrevocabile, salvi i casi di procedibilità d'ufficio sopra enunciati.


LA LEGGE CONTRO LA PEDOFILIA
(Legge 3 agosto 1998 n. 269)

La legge 3 agosto 1998 n. 269 trae origine dall'impegno assunto dall'Italia con la Convenzione di New York sui Diritti del Fanciullo stipulata il 20.11.1989 e ratificata con la legge 27.05.1991 n. 176, nonché dall'adesione a quanto sancito dalla dichiarazione finale della Conferenza Mondiale di Stoccolma del 31.08.1996; con essi gli Stati aderenti, si sono "impegnati a proteggere i fanciulli da ogni forma di sfruttamento e violenza sessuale a salvaguardia del loro sviluppo fisico, psicologico, spirituale, morale e sociale".
Le norme in esame sono state inserite nel nostro codice penale nel titolo sui delitti contro la persona e nella sezione dei delitti contro la personalità individuale, proprio perché si considera lo sfruttamento sessuale minorile come una nuova forma di schiavitù.

L'art. 600 bis I comma c.p. definisce la "prostituzione minorile" e punisce chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni 18 ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione. La pena è della reclusione da 6 a 12 anni e la multa da Euro 15.493 a Euro 154.937.
Il II comma definisce e punisce il "cliente" cioè chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i 14 e i 18 anni in cambio di denaro o altra utilità economica, salvo che il fatto costituisca più grave reato. La pena è della reclusione da 6 mesi a 3 anni o la multa non inferiore a Euro 5.164. Nel caso in cui il fatto di cui al secondo comma sia commesso nei confronti di persona che non abbia ancora compiuto gli anni 16 si applica la pena della reclusione da due a cinque anni. Se l'autore del fatto di cui al secondo comma è persona minore degli anni 18 si applica la pena della reclusione o della multa ridotta da un terzo a due terzi.
Procedibilità: d'ufficio.
Competenza: nell'ipotesi del I comma il Tribunale in composizione collegiale; nell'ipotesi del II comma il tribunale in composizione monocratica.

L'art. 600 ter c.p. definisce la "pornografia minorile" e punisce:

chiunque utilizzando minori degli anni 18 realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico, ovvero induce minori di anni 18 a partecipare ad esibizioni pornografiche;
chi fa commercio del materiale sopra citato;
chi, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico sopra menzionato, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni 18;
chiunque fuori dai casi sopra citati, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico di cui al primo comma.
Sanzione: per le ipotesi di cui al I e II comma la pena è della reclusione da 6 a 12 anni e della multa da Euro 25.822 a Euro 258.228; per l'ipotesi di cui al III comma la pena è della reclusione da 1 a 5 anni e la multa da Euro 2.582 a Euro 51.645; per l'ipotesi di cui al IV comma la pena è della reclusione fino a 3 anni o la multa da Euro 1.549 a Euro 5.164.
Procedibilità: d'ufficio
Competenza: Tribunale in composizione collegiale per le ipotesi dei primi 3 commi, monocratico per l'ipotesi di cui al IV comma.


L'art. 600 quater definisce la "detenzione di materiale pornografico" e punisce chi, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 600 ter c.p., consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni 18.
Sanzione: la pena è della reclusione fino a 3 anni o la multa non inferiore a Euro 1.549. La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.
Procedibilità: d'ufficio.
Competenza: Tribunale in composizione monocratica.


La legge n. 38/2006 all'art. 600 quater 1 ha introdotto il reato di "pornografia virtuale" definendo "immagini virtuali" le immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali. La norma prevede che le disposizioni di cui agli artt. 600 ter e 600 quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni 18 o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.


L'art. 600 quinques c.p. definisce le "iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile" e punisce chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività.
Sanzione: la pena è della reclusione da 6 a 12 anni.
Procedibilità: d'ufficio.
Competenza: Tribunale in composizione collegiale.


Per i reati rubricati all'art. 600 bis I comma, 600 ter I comma e 600 quinques sono previsti aumenti di pena:

da un terzo alla metà se la vittima ha meno di 14 anni;
la pena è aumentata dalla metà ai due terzi se il fatto è commesso da un ascendente, un genitore anche adottivo o dal suo coniuge o convivente, o da un affine entro il secondo , o da un parente entro il quarto grado collaterale, dal tutore o da persona a cui il minore è stato affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza, custodia, lavoro, ovvero da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nell'esercizio delle loro funzioni ovvero se é commesso in danno di minore in stato di infermità o di minorazione psichica, naturale o provocata, o se commesso con violenza o minaccia.
E' invece prevista una riduzione di pena da un terzo alla metà, per chi, nei casi di cui all'art. 600 bis e 600 ter, si adoperi concretamente al fine di far riacquistare al minore vittima di questi reati, la libertà e l'autonomia.

L'art. 601 II comma c.p. definisce il reato di "tratta e commercio di minori" e punisce chiunque tratta o fa commercio di minori di anni 18 al fine di indurli alla prostituzione.
Sanzione: la pena è della reclusione da 6 a 20 anni.
Procedibilità: d'ufficio.
Competenza: Corte d'Assise.

LA DENUNCIA

Ogni persona che abbia notizia di un reato procedibile d'ufficio può farne denuncia al Pubblico Ministero o ad un ufficio di Polizia Giudiziaria.
Sussiste invece l'obbligo giuridico di fare denuncia per i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, abbiano notizia di un reato perseguibile d'ufficio. In tali casi occorre fare denuncia per iscritto anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito.
Quando per uno stesso fatto sono obbligate alla denuncia più persone, può essere redatto e sottoscritto un unico atto. Le denunce e le querele devono contenere l'esposizione degli elementi essenziali del fatto:

il giorno dell'acquisizione della notizia;
le fonti di prova che si conoscono;
le generalità, il domicilio e quant'altro valga all'identificazione della persona alla quale il fatto è attribuito, della persona offesa, quella che ha subito e di eventuali testimoni.

LA QUERELA

la querela può essere proposta solo dalla persona offesa dal reato per il quale non debba procedersi d'ufficio.
per i minori degli anni 14 e per gli interdetti per infermità di mente, la querela è proposta dal genitore o dal tutore; i minori che hanno compiuto 14 anni e gli inabilitati possono esercitare il diritto di querela, e possono altresì in loro vece esercitarlo il genitore ovvero il tutore o il curatore, nonostante ogni contraria dichiarazione di volontà, espressa o tacita del minore o dell'inabilitato.
il termine per proporre la querela è di tre mesi; questa può essere rimessa in ogni momento ma prima che la sentenza di condanna diventi definitiva.
la querela può essere presentata sia per iscritto sia oralmente presso un Ufficio di Polizia Giudiziaria o presso la Procura della Repubblica.




Fonte: PORTALE ANTIVIOLENZA ARIANNA
Amministra Discussione: | Chiudi | Sposta | Cancella | Modifica | Notifica email Pagina precedente | 1 | Pagina successiva
Nuova Discussione
 | 
Rispondi
Cerca nel forum

Feed | Forum | Album | Utenti | Cerca | Login | Registrati | Amministra
Crea forum gratis, gestisci la tua comunità! Iscriviti a FreeForumZone
FreeForumZone [v.6.1] - Leggendo la pagina si accettano regolamento e privacy
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 10:05. Versione: Stampabile | Mobile
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com


FORUM DI POESIE E RACCONTI