VIOLENZA SESSUALE

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FidelisAdmin
00giovedì 21 dicembre 2006 11:40

«Venerdì arriva al Consiglio dei Ministri il disegno di legge sulle nuove disposizioni in tema di violenza sessuale, maltrattamenti, atti persecutori e sottrazione di minorenni». Lo annuncia la Ministra per i Diritti e le Pari Opportunità, On. Barbara Pollastrini, dopo il via libera al testo dato dal Pre-consiglio di ieri.
«Grazie al lavoro del mio Ministero e di quelli della Giustizia e della Famiglia, di concerto con gli altri Dicasteri interessati, e dopo un approfondito confronto con varie realtà sociali, tra le quali i Centri antiviolenza e le Case di accoglienza per le donne maltrattate, potremo finalmente licenziare, per affidarle all’esame del Parlamento, norme prevalentemente di sensibilizzazione e prevenzione, con interventi specifici per la tutela della dignità delle vittime di violenza sessuale, ma anche norme per un’effettiva certezza delle pene», ha sottolineato la Ministra.
Nel disegno di legge, oltre a valorizzare e precisare nozioni quali quelle di “identità di genere” e “orientamento sessuale”, la cui diffusione già di per sé ha una grande valenza anti-discriminatoria, si possono riassumere otto norme qualitativamente dominanti di sensibilizzazione e di prevenzione:

1. E’ previsto un impegno generale di tutte le amministrazioni statali a realizzare interventi di informazione e di sensibilizzazione per concretizzare l’impegno già annunciato nel comma 1265 della Finanziaria a varare un Piano d’azione nazionale di carattere complessivo contro la violenza sessuale e di genere nonché per ragioni di orientamento sessuale, che deve evidentemente rispettare le competenze attribuite alle Regioni e agli Enti locali.

2. Nel sistema di istruzione e di formazione ed in quello sanitario, assieme a un intervento di principio per rimuovere tutte le discriminazioni (compresa quella relativa all’orientamento sessuale) si prevedono interventi formativi rivolti ai docenti e al personale sanitario realizzati di concerto col Ministero per i Diritti e le Pari Opportunità.

3. In ambito comunicativo si introduce per la prima volta una norma volta a proibire l’utilizzazione in modo vessatorio o discriminatorio a fini pubblicitari dell’immagine della donna o dei riferimenti all’orientamento sessuale o alla identità di genere.

4. Si affida all’Istat un monitoraggio costante del fenomeno della violenza e dei maltrattamenti per comprenderne meglio le caratteristiche fondamentali e per individuare i soggetti più a rischio.

5. Sono altresì allo studio interventi specifici in materia previdenziale.

6. Si è costruita una vera e propria “carta dei diritti” della vittima di violenze volta a garantire, per la prima volta, dei livelli essenziali delle prestazioni con un supporto psicologico ma anche sociale e familiare, previdenziale, concependo l’aiuto alle vittime anzitutto per ricostruire in positivo una loro piena autonomia e non tanto un aiuto contro ciò che è accaduto.

7. Si sono progettati dei programmi di reinserimento lavorativo assimilabili a quelli già operanti in materia di tratta degli esseri umani, che aiutano la donna a reinserirsi socialmente e professionalmente riconoscendole nuovi spazi e possibilità anche economiche di mantenersi autonomamente.

8. Si è realizzata una rete integrata col privato sociale, dando vita al Registro dei centri anti-violenza presso il Dipartimento per i Diritti e le Pari Opportunità per allo scambio di informazioni con le istituzioni pubbliche e alla gestione condivisa degli interventi del piano nazionale un carattere permanente e strutturato.

Pur essendo qualitativamente dominante l’intervento preventivo, si impongono anche alcune limitate misure repressive, non al fine di affermare una generica volontà persecutoria o di assecondare passivamente pulsioni di breve periodo dell’opinione pubblica, ma per garantire un’effettiva certezza delle pene già previste e per rimediare ad alcune lacune obiettive.

Nella prevalente finalità di garantire la certezza della pena rientrano le seguenti tipologie di intervento:

1. Nella determinazione della pena per i reati di violenza sessuale si è esclusa la possibilità che il giudice valuti prevalenti o equivalenti le circostanze attenuanti rispetto a quelle aggravanti : in nessun caso i fatti costituenti causa di aggravamento della pena nello specifico possono essere annullati dalla valutazione favorevole di altre circostanze.

2. Si è qualificato maltrattamento in famiglia anche il comportamento lesivo posto in essere nei confronti del convivente; l’intervento normativo consacra un orientamento già ampiamente consolidatosi in giurisprudenza, ma il riconoscimento espresso dell’ eguale livello di protezione garantisce che quell’orientamento si consolidi senza eccezioni. Si eleva altresì di un anno il minimo di quella pena. Tale intervento ha, da un lato, una funzione preventiva costituendo un monito ai potenziali autori di tali comportamenti, dall’altro consentirà agli inquirenti di avvalersi delle intercettazioni ambientali e telefoniche, altrimenti non consentite.

3. Nei casi di violenza sessuale, atti sessuali con persona minorenne e violenza di gruppo si è ammesso il ricorso al più celere giudizio immediato, in luogo del processo a cognizione ordinaria, mentre si è ampliata la possibilità per la vittima , anche non minorenne, di sottrarsi al pubblico dibattimento rendendo le proprie dichiarazioni in sede di incidente probatorio, così evitandole l’ulteriore frustrazione rappresentata dal dovere rendere dichiarazioni spesso intime e dolorose in sede di pubblica udienza.

Nella prevalente finalità di rimediare alla lacune obiettive dell’ordinamento rientrano le seguenti ed ulteriori tipologie di intervento:

4. Tra le cause di aggravamento della pena nei reati di violenza sessuale si è introdotta una nuova aggravante, sostitutiva di quella originariamente prevista per reati di violenza sessuali posti in essere nei confronti di minore infrasedicenne dal genitore o dall’ascendente ovvero il tutore. La nuova aggravante si estende anche alle ipotesi in cui il reato è commesso nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, il convivente o la persona che sia o sia stata legata da relazione affettiva anche senza convivenza. La violenza commessa dal coniuge, dal convivente, ovvero comunque dal partner non convivente è ritenuta maggiormente lesiva della violenza posta in essere dall’estraneo poiché implica l’approfittamento della condizione di affidamento che caratterizza le relazioni affettive; il rapporto affettivo abbassa la soglia di difesa, la potenziale vittima è meno vigile poiché non si attende alcun tipo di comportamento violento o aggressivo dalla persona ad essa legata sentimentalmente.

5. Si è costruita e sanzionata una nuova figura di reato denominata “atti persecutori”: si tratta di quei comportamenti molesti o minacciosi che, turbando le normali condizioni di vita, pongono la vittima in un grave stato di disagio fisico e psichico, di vera e propria soggezione e che sono capaci di determinare un giustificato timore per la propria sicurezza ovvero per la sicurezza di persona particolarmente vicina alla vittima.

6. Si è poi estesa la cosiddetta Legge Mancino (che sanziona alcune forme di discriminazione) agli atti discriminatori fondati sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere nonché a quelli perpetrati per ragioni di appartenenza razziale, etnica e religiosa.

7. Si è prevista la possibilità per la Presidenza del Consiglio dei Ministri (presso cui operano realtà dotate di grandi competenze in merito e di stretti rapporti col privato sociale quali il Dipartimento per i Diritti e le Pari Opportunità e il Dipartimento per le Politiche della famiglia) di costituirsi parte civile nei processi per atti discriminatori; nei processi per violenza nei confronti delle donne potranno altresì intervenire in giudizio gli enti locali e i Centri antiviolenza che abbiano prestato assistenza alla donna.

9. Si è introdotto il reato di sottrazione e trattenimento di minore all’estero. Attualmente una simile condotta, che rientra in una tipologia diversa, comporta la pena della reclusione fino a due o tre anni. Le nuove disposizioni prevedono la pena della reclusione da uno a sei anni nel caso di sottrazione e trattenimento all’estero di minore di quattordici anni o di ultraquattordicenne dissenziente, ovvero da sei mesi a quattro anni nel caso in cui il minore sottratto e trattenuto all’estero sia di età superiore ai quattordici anni e consenziente.

Roma, 21 dicembre 2006
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