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A seguito del ricorso della convivente, madre di una bambina di tre anni, volto ad ottenere un ordine di allontanamento del compagno violento dalla casa familiare, il giudice bolognese – ancor prima di convocare le parti - assume informazioni sulla situazione familiare, tramite i servizi sociali.
La relazione è inequivoca circa le condotte aggressive e violente tenute in casa dall’uomo; condotte oltretutto da lui confermate, con la precisazione di essersi sottoposto a cure psichiatriche.
E’ verosimile, dunque, che alla base dei comportamenti violenti vi sia un disagio di natura psichica che affligge l’uomo.
Ciò nonostante ed opportunamente, il giudice delegato ordina l’allontanamento temporaneo dell’uomo dal domicilio coniugale, prescrivendogli di non avvicinarsi né a detto luogo, né all’abitazione dei genitori della compagna (fatti oggetto, a loro volta, di aggressioni verbali da parte del ‘genero’), né all’asilo frequentato dalla figlioletta.
Non manca, d’ altra parte, nel provvedimento la doverosa considerazione della necessità di salvaguardare il rapporto di scambio affettivo tra padre e figlia, tanto che il giudice demanda ai servizi sociali di stabilire le modalità di visita.
Ulteriore previsione contenuta nel decreto, la determinazione di un assegno da corrispondere alla ex convivente per il mantenimento proprio e della figlioletta.
Il tutto fino (quanto meno) alla comparizione personale delle parti, disposta per il mese di febbraio prossimo venturo.
Un esempio di tempestività e di come i tempi della giustizia dovrebbero funzionare.
omissis)
ritenuto che dalla documentazione acquisita in atti e dalla relazione dei Servizi Sociali risultano comprovate plurime condotte aggressive, fisiche e verbali, poste in essere da G. A. all'indirizzo di C.C. e alla presenza della figlia minore D.
pqm
ordina a G.A. di cessare immediatamente le condotte violente ed aggressive tenute nei confronti di C.C. e dei familiari di quest'ultima;
ordina a G.A. l'allontanamento immediato dalla casa familiare (...)
ordina a G.A. di non avvicinarsi a detto domicilio e al luogo di lavoro della ricorrente, in (...) ; di non avvicinarsi all'abitazione dei genitori in (...); all'asilo in (...) dà mandato ai servizi sociali territorialmente competenti di stabilire le modlaità di visista del G. con la figlia minore;
ordina al G. di corrispondere alla ricorrente per il mantenimento della bambina e della stessa la somma di Euro 400,00 mensili
fissa per la comparizione delle parti dinnanzi a sè l'udienza del (...)
(continua) |